Offerta con manodopera sopra stime non anomala se giustificata dal CCNL (C.G.A.R.S. n. 369 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti pubblici, la mancata allegazione della tabella retributiva del CCNL di riferimento non comporta l’esclusione dalla gara quando tale adempimento non è previsto a pena di esclusione dal disciplinare. Non costituisce sintomo di irragionevolezza, contraddittorietà o anomalia dell’offerta la circostanza che il costo della manodopera indicato dall’aggiudicatario sia superiore a quello stimato dalla stazione appaltante: tale scostamento trova giustificazione nella formulazione dell’offerta, in relazione al monte ore, al personale impiegato e al CCNL applicato, e nel rispetto delle tabelle ministeriali di cui agli artt. 41, comma 13, e 110 del d.lgs. n. 36/2023. Il ribasso complessivo può inoltre derivare da una più efficiente organizzazione aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 14, del cod. contratti, secondo la lettura sistematica che consente di bilanciare la tutela della manodopera con la libertà di iniziativa economica.

Il Fatto

Una stazione appaltante avvia una procedura aperta, ai sensi degli artt. 70 e 71 del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento di lavori di completamento e adeguamento di un istituto tecnico. All’esito delle operazioni, l’aggiudicataria risulta prima in graduatoria; l’odierno appellante si classifica secondo e l’appalto viene aggiudicato con determinazione dirigenziale.

Dopo la visione degli atti di gara, l’appellante rileva che l’aggiudicataria non avrebbe indicato con precisione il CCNL applicato, non avrebbe allegato le relative tabelle e avrebbe indicato un costo della manodopera fortemente superiore rispetto a quello stimato dalla stazione appaltante. Il TAR Sicilia, Sez. staccata di Catania, respinge il ricorso, escludendo l’omessa indicazione del CCNL e giudicando non provata l’anomalia dell’offerta. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello principale, confermando integralmente la sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, le censure sono smentite per tabulas: l’aggiudicataria ha indicato espressamente il CCNL applicato sia nella dichiarazione dei costi della manodopera, sia nella domanda di partecipazione, con specificazione dei livelli di inquadramento di ciascuna unità di personale. Nella dichiarazione risulta indicato il contratto della “Edilizia”, corrispondente a quello previsto dal disciplinare, e nella domanda di partecipazione è testualmente richiamato il contratto “Edilizia Artigianato”.

Sulla mancata allegazione della tabella retributiva, la Corte osserva che l’adempimento non era previsto a pena di esclusione dal disciplinare. Il costo orario del personale indicato dall’aggiudicataria risulta peraltro coincidente con quello delle tabelle ministeriali richiamate dagli artt. 41, comma 13, e 110 del d.lgs. n. 36/2023.

Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude che il costo della manodopera superiore a quello stimato nel disciplinare possa considerarsi sintomo di irragionevolezza o indice di anomalia. Tale scostamento trova giustificazione nella formulazione dell’offerta, in ragione del monte ore, del personale impiegato e del CCNL utilizzato (Edilcassa Sicilia), corrispondendo al Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Sul punto il C.G.A.R.S. richiama l’art. 41, comma 14, del cod. contratti, che riconosce all’operatore la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, evocando sul tema Cons. Stato, sez. V, sent. nn. 9254 e 9255 del 19 novembre 2024. Viene richiamata anche la delibera ANAC n. 528 del 15 novembre 2023, secondo cui il costo della manodopera, pur quantificato separatamente, rientra nell’importo complessivo a base di gara su cui applicare il ribasso, in un bilanciamento tra tutela dei lavoratori e libertà di impresa.

L’appello viene dunque respinto, con assorbimento delle censure del ricorso incidentale riproposte. Le spese di secondo grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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