Verificazione del testamento olografo disconosciuto va eseguita sull’originale (Cass. civ. Sez. II n. 9146 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di contestazione sulla veridicità del testamento olografo, l’accertamento del c.t.u. nell’ambito del procedimento di verificazione deve svolgersi sull’originale e non sulla copia fotostatica, poiché soltanto nel documento originale possono individuarsi gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore dello scritto. Il disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione della scrittura privata, ai sensi dell’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ., priva di efficacia probatoria la copia fotostatica ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. e impone alla parte che intenda avvalersene la produzione dell’originale. La parte interessata a dolersi dell’oggetto su cui l’accertamento è stato compiuto non incorre in decadenza ove il rilievo sia svolto solo in grado d’appello, trattandosi di contestazione valutativa attinente al merito e non di nullità processuale soggetta al regime dell’art. 157 cod. proc. civ., dovendo l’esigenza di massima affidabilità dell’indagine essere rilevata d’ufficio.

Il Fatto

Una successione ereditaria viene contesa tra più soggetti, ciascuno beneficiario di testamenti olografi della medesima de cuius, redatti in date diverse. Un primo giudizio, definito con sentenza annullata per difetto di contraddittorio, viene riassunto al fine di accertare la nullità di uno dei testamenti per apocrifia. I convenuti propongono domanda riconvenzionale chiedendo il riconoscimento della qualità di eredi e la restituzione dei beni relitti.

Il Tribunale accoglie la domanda riconvenzionale. Le eredi della parte soccombente propongono appello; la Corte d’Appello di Messina rigetta il gravame. Le appellanti ricorrono per cassazione, lamentando tra l’altro che la verificazione era stata eseguita su copia e non sull’originale e che il relativo rilievo era stato erroneamente dichiarato tardivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce il principio consolidato secondo cui il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con esame grafico sull’originale del documento. Solo nell’originale si rinvengono gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione, in relazione al profilo calligrafico, agli strumenti di scrittura e alle caratteristiche psico-fisiche del soggetto. Un esame condotto su copia fotostatica è pertanto inattendibile.

Da ciò deriva che il disconoscimento ai sensi dell’art. 215, comma secondo, cod. proc. civ. è ammissibile anche se la scrittura è prodotta in copia, ma comporta per la parte che intenda avvalersene l’onere di produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione, e priva di efficacia probatoria la copia ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., poiché la contestazione si estende all’esistenza stessa dell’originale.

La Corte rileva che i giudici di merito hanno frainteso la censura: le appellanti non contestavano la regolarità delle operazioni peritali, ma l’attendibilità delle conclusioni della c.t.u. eseguita su copia. La risposta della Corte d’Appello, fondata sulla tardività del rilievo, non è conferente e integra una mancata pronuncia.

Sul punto, la Corte richiama il principio di diritto delle Sezioni Unite n. 5624 del 2022: il termine per osservazioni e rilievi critici ha natura ordinatoria ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento; la mancata prospettazione al consulente non preclude di sollevare osservazioni nel successivo corso del giudizio, anche in appello. Le censure attinenti a violazioni procedurali, quali nullità relative, soggiacciono alla preclusione dell’art. 157 cod. proc. civ., ma non quelle inerenti al merito, cioè alle contestazioni valutative delle indagini peritali, che costituiscono mera difesa e sono proponibili in ogni momento.

La Corte formula quindi il principio secondo cui l’esigenza di massima affidabilità dell’indagine risponde all’interesse di entrambe le parti e dello stesso ordinamento, sì da dover essere accertata dal giudice d’ufficio. Il primo motivo è accolto; il secondo resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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