Inammissibile il motivo sulla simulazione del contratto se non diretto alla dichiarazione di simulazione relativa (Cass. civ. n. 32705 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, è inammissibile il motivo con cui si censuri l’interpretazione della domanda compiuta dal giudice di merito, poiché l’individuazione del suo contenuto integra un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito. In sede di legittimità è effettuato soltanto il controllo della correttezza della motivazione che sorregge la decisione impugnata. È altresì inammissibile il motivo di ricorso che non riporti il contenuto dell’atto di citazione o le conclusioni formulate nel giudizio di primo grado, ove tale omissione precluda alla Corte di valutare quale fosse il reale oggetto della domanda.
Il Fatto
La controversia trae origine da una domanda proposta dagli eredi volta all’accertamento della simulazione di un contratto di cessione e di una donazione dissimulata, nonché al risarcimento dei danni. Il giudice di appello aveva ritenuto che la domanda di simulazione non fosse diretta alla dichiarazione di simulazione relativa del precedente accordo intercorso tra il de cuius e una delle parti, “nemmeno dedotto nei suoi contenuti essenziali”. Avverso tale decisione gli originari attori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che il motivo con cui i ricorrenti deducevano che la loro domanda originaria fosse indirizzata all’accertamento della simulazione del contratto di cessione, e non alla dichiarazione indirizzata alla società di leasing, era privo di alcun elemento concreto a supporto. L’omessa riproduzione del contenuto dell’atto di citazione o delle conclusioni formulate nel giudizio di primo grado preclude alla Corte di esaminare nel merito la censura, non potendo valutare quale fosse il reale oggetto della domanda di simulazione.
La Corte ha poi ribadito che l’interpretazione della domanda e l’individuazione del suo contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. In sede di legittimità, pertanto, va solo effettuato il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata, con la conseguente inammissibilità della censura volta a sindacare nel merito tale valutazione.
Quanto al motivo subordinato, avente ad oggetto la possibilità di provare la simulazione del contratto di cessione mediante testimoni e presunzioni, la Corte ne ha dichiarato l’irrilevanza, essendo subordinato all’accoglimento del primo motivo, già dichiarato inammissibile.
Infine, in materia di spese di lite, la Corte ha confermato il principio per cui, in caso di cause scindibili, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale il ricorso sia stato notificato al mero scopo di litis denuntiatio.
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Nota della Redazione
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