Compensazione pecuniaria per ritardo: responsabile il vettore operativo che decide il volo (Cass. civ. Sez. III n. 25361 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/2004, è vettore aereo operativo colui che, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decide di effettuare un determinato volo fissandone l’itinerario e creando così un’offerta di trasporto nei confronti dei passeggeri, a nulla rilevando che per l’esecuzione egli si avvalga di altra compagnia. Tale vettore risponde a titolo contrattuale del ritardo, anche se imputabile a condotta colposa dell’ausiliario ex art. 1228 cod. civ., restando estranei i passeggeri al rapporto interno tra le compagnie. Quanto alla rappresentanza in giudizio, il potere di stare in giudizio in nome altrui e di rilasciare la procura al difensore può avere fonte contrattuale solo da un mandato che conferisca anche il potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio; l’art. 77 cod. proc. civ. richiede la sola forma scritta, senza ulteriori formalità quali l’autentica delle sottoscrizioni.
Il Fatto
Una società, dichiarando di agire quale procuratrice di due passeggeri, conveniva in giudizio una compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria spettante per il ritardo di oltre tre ore accumulato da un volo partito da Milano e diretto a San Pietroburgo. La convenuta eccepiva il difetto di potere rappresentativo processuale e di legittimazione attiva dell’attrice, oltre al proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di avere rivestito il ruolo di vettore contrattuale e di essere stata la diversa compagnia il vettore operativo del volo.
Il Giudice di pace, disattese le eccezioni, accoglieva la domanda, rilevando che la compagnia non aveva provato di essere vettore commerciale. La sentenza, impugnata dinanzi al Tribunale, era confermata. La compagnia ricorreva quindi per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente il primo profilo del primo motivo e il secondo motivo, entrambi incentrati sulla legittimazione ad processum dell’attrice. Il Collegio richiama il principio, ripetutamente affermato, secondo cui il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a chi sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince dall’art. 77 cod. proc. civ.
Il Tribunale, all’esito dell’esame della documentazione versata in primo grado, ha reputato — con motivazione sintetica ma non affetta dai gravi vizi comportanti error in procedendo individuati dalle Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014 — che la società fosse munita di potere non solo processuale ma anche sostanziale. Dal tenore della scrittura sottoscritta dall’amministratore e dal passeggero principale, anche in nome e per conto del passeggero aggiuntivo, si evince chiaramente il conferimento di un potere di rappresentanza sostanziale che legittimava ad agire per conto dei rappresentati.
A fronte dell’inequivoco contenuto dell’atto, la Corte esclude la necessità di ulteriori formalità, quale l’autentica della sottoscrizione, essendo sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta. Il principio di cui all’art. 1392 cod. civ. non si applica in tema di incarico a gestire una lite. L’art. 317 cod. proc. civ. non deroga a tale regola, richiedendo anch’esso solo la forma scritta del mandato.
Quanto al secondo profilo del primo motivo e al quarto motivo, la Corte conferma che soggetto onerato del pagamento è il vettore aereo operativo, come previsto dall’art. 5, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004. La nozione di operativo presuppone due condizioni cumulative: l’effettiva realizzazione del volo e l’esistenza di un contratto concluso con il passeggero. Il Tribunale ha acclarato che la ricorrente non aveva dimostrato, come era suo onere, che il contratto fosse stato stipulato con la diversa compagnia, risultando dal biglietto che il volo faceva capo alla ricorrente ed era effettuato dall’altra compagnia.
Il percorso argomentativo del giudice d’appello è scevro da vizi logici e non contraddittorio, risultando i passeggeri estranei al rapporto interno tra le compagnie. La sentenza si pone in linea con la giurisprudenza unionale sulla nozione di volo e con il considerando 7 del regolamento. La ricorrente va dunque ritenuta vettore operativo e, essendosi avvalsa di un ausiliario, risponde a titolo contrattuale del ritardo imputabile a condotta colposa di quest’ultimo ex art. 1228 cod. civ.
Il terzo motivo è rigettato: non è ravvisabile violazione dell’art. 2697 cod. civ. né dell’art. 115 cod. proc. civ., poiché il giudice non ha invertito l’onere probatorio ma ha reputato che esso non fosse stato assolto, e l’eventuale errato apprezzamento dell’esito della prova è sindacabile solo nei limiti del “nuovo” art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il ricorso è nel complesso rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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