Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in materia di candidatura UNESCO (TAR Emilia-Romagna n. 462 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente a seguito dell’intervenuta composizione stragiudiziale della controversia, determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza che occorra una formale rinuncia agli atti del giudizio. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito delle censure proposte e non richiede l’accertamento della fondatezza delle stesse. La compensazione delle spese tra tutte le parti costituisce conseguenza della natura definitoria del provvedimento, adottato senza contraddittorio pieno sul merito.
Il Fatto
La ricorrente, società operante nel settore industriale, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna una pluralità di atti e provvedimenti concernenti la candidatura dei fenomeni carsici gessosi dell’Emilia-Romagna alla World Heritage List dell’UNESCO, deducendo vizi di violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e incompetenza. Il ricorso era proposto nei confronti della Regione Emilia-Romagna, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero della Cultura e dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna, rimasti alcuni non costituiti.
In data 10 febbraio 2026, la ricorrente depositava istanza per la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, rappresentando che, all’esito di interlocuzioni con la Regione Emilia-Romagna finalizzate a una composizione stragiudiziale della controversia, si era determinata a rinunciare al ricorso. L’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità della Romagna aderiva all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’istanza depositata dalla ricorrente, ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse integra la fattispecie di cui all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla l’improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, venga meno l’interesse alla decisione. La norma, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal codice del processo amministrativo, non richiede che la cessazione della materia del contendere sia formalmente dichiarata dalle parti, essendo sufficiente che il Collegio ne accerti la sussistenza sulla base degli atti di causa.
La pronuncia di improcedibilità non implica alcuna valutazione nel merito delle censure dedotte dalla società ricorrente, né l’accertamento della loro fondatezza o infondatezza. L’effetto della declaratoria è infatti limitato alla definizione del giudizio senza esame delle questioni sostanziali, restando assorbite tutte le doglianze prospettate nei tre motivi di ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti, ravvisando giustificati motivi nella circostanza che la definizione del giudizio è avvenuta in assenza di una pronuncia sul merito e all’esito di una composizione stragiudiziale della controversia. La compensazione riflette l’opportunità di non addossare a nessuna delle parti gli oneri processuali di una lite definita senza una statuizione di accoglimento o di rigetto.
La sentenza, dichiarata l’improcedibilità, è stata infine rimessa all’esecuzione dell’autorità amministrativa, secondo la previsione di cui all’art. 34, comma 1, cod. proc. amm., restando così definito il giudizio. La decisione si pone in linea con il principio per cui la sopravvenuta carenza di interesse, quand’anche determinata da accordi stragiudiziali intervenuti tra le parti, costituisce causa di improcedibilità rilevabile anche d’ufficio e non richiede particolari formalità processuali oltre all’istanza della parte interessata.
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Nota della Redazione
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