CIGO, termine di 15 giorni e fine cantiere come rischio d’impresa (TAR Campania n. 2257 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, il termine di presentazione della domanda previsto dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 148 del 2015 decorre dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e deve essere rispettato a pena di reiezione. Il termine differito della fine del mese successivo è riservato ai soli eventi oggettivamente non evitabili, da valutare secondo le causali del decreto ministeriale n. 95442 del 2016 e della circolare INPS n. 139 del 2016. La sospensione dell’attività compresa tra la conclusione di un cantiere e l’apertura di un nuovo cantiere rientra nell’ordinario rischio di impresa e non integra la forza maggiore. Il comma 3 dell’art. 15 non sana la tardività quando i periodi richiesti siano anteriori di oltre una settimana alla presentazione della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale operante nel settore edile, ha presentato tre domande di cassa integrazione guadagni ordinaria per quattro dipendenti sospesi dal lavoro tra il 10 settembre e l’8 novembre 2024, deducendo quale causale la fine del cantiere in corso. Le prime due istanze, inviate il 26 ottobre e il 28 novembre 2024, sono state respinte dall’INPS con due provvedimenti del 20 dicembre 2024, notificati il 22 dicembre 2024, per tardività. La terza domanda, inoltrata il 24 dicembre 2024, è stata parimenti respinta con provvedimento del 14 gennaio 2025, notificato il 20 gennaio 2025.
Il ricorrente ha impugnato i tre dinieghi davanti al TAR Campania, chiedendo altresì di dichiarare illegittimo il silenzio rigetto serbato dall’INPS sul ricorso amministrativo del 21 gennaio 2025 e di accertare l’obbligo dell’Istituto di accogliere le domande. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. L’art. 15 del d.lgs. n. 148 del 2015, al comma 1, impone all’impresa di presentare in via telematica la domanda indicando causa, durata presunta, nominativi dei lavoratori e ore richieste. Il comma 2 fissa il termine di quindici giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, salvo il diverso termine della fine del mese successivo per gli eventi oggettivamente non evitabili. Il comma 3 ammette il trattamento, per le domande tardive, solo per i periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione.
Quanto al primo motivo, dedotto per difetto di motivazione, il TAR lo ritiene infondato. I provvedimenti impugnati richiamano espressamente l’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 148 del 2015 e rendono comprensibile che l’INPS ha applicato il termine breve, non quello differito. Tutte le domande risultano presentate oltre quindici giorni dall’inizio della sospensione: la prima il 26 ottobre 2024 per un periodo iniziato il 1 settembre 2024, la seconda il 28 novembre 2024 per un periodo iniziato il 1 ottobre 2024, la terza il 24 dicembre 2024 per un periodo iniziato il 1 novembre 2024.
Il Collegio esclude che la richiesta di integrazioni documentali nel corso del procedimento incida sulla tardività: la richiesta si spiega con l’esigenza di acquisire elementi istruttori sulla causa di sospensione. Irrilevante è pure il comma 3, poiché risalendo di una settimana rispetto a ciascuna data di presentazione nessuna integrazione salariale avrebbe potuto essere concessa, essendo i periodi richiesti anteriori di oltre una settimana.
Il secondo motivo, fondato sulla natura non evitabile della fine del cantiere, è parimenti respinto. Le causali non evitabili sono individuate nella circolare INPS n. 139 del 2016, adottata in applicazione del decreto ministeriale n. 95442 del 2016: casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, riconducibili alla forza maggiore, come eventi meteorologici, incendi, alluvioni, terremoti e mancanza di energia elettrica. Il periodo compreso tra la conclusione di un cantiere e l’avvio del successivo rientra invece nell’ordinario rischio di impresa e non è escluso dalla sfera organizzativa del datore di lavoro. Evitabile non è la fine del cantiere, ma la sospensione dell’attività nel periodo intercorrente tra la chiusura e la riapertura.
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione delle circostanze del caso concreto.
Nota della Redazione
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