Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 256 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza del giudicato formatosi su sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle somme dovute a titolo di carta elettronica del docente, accertata la notifica del titolo in copia conforme e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni. Per l’ipotesi di protratta inottemperanza è doverosa la nomina sin d’ora di un commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Le funzioni commissariali, affidate a un dipendente pubblico, si considerano connesse ai compiti istituzionali, con la conseguenza che il relativo compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti, docenti, hanno agito in via di ottemperanza per l’esecuzione di una pluralità di sentenze del giudice del lavoro, passate in giudicato, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondere, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, gli importi destinati alla formazione professionale.

Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause, previa riunione, sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti, anche di rito, della domanda di ottemperanza. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata con posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.

Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996. Non risultava contestata l’omessa ottemperanza al giudicato. Su tali basi il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è onerata di comunicare al commissario il proprio numero di codice fiscale nel termine di sette giorni.

Quanto alle spese di lite, liquidate per ciascun ricorso indipendentemente dalla riunione, il Tribunale ha applicato i parametri della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55 del 2014, soggetti a dimidiazione, riducendole in ragione della marcata serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli sull’intero territorio nazionale. Ha disposto la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario, con refusione del contributo unificato.

Il Collegio ha infine mandato alla Segreteria di trasmettere i fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte, in considerazione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi alle vicende esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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