Cambio di nome: sindacato sul diniego prefettizio e travisamento dei fatti (TAR Piemonte n. 1551 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere conferito al Prefetto dall’art. 89 d.P.R. n. 396/2000 ha natura discrezionale, poiché sottende un bilanciamento tra l’interesse privatistico alla modifica del nome e l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona. L’esercizio di tale potere, se sorretto da adeguato percorso motivazionale, è sottratto al sindacato giudiziale, salvo che ricorra un fondamentale travisamento del quadro fattuale di riferimento ovvero una manifesta incongruità o contraddittorietà delle ragioni ostative addotte dall’Amministrazione. Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella prefettizia, ma verifica soltanto la tenuta logica e documentale della motivazione.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Vercelli ha respinto la sua istanza di modifica del nome, proposta ai sensi dell’art. 89 d.P.R. n. 396/2000. La domanda mirava a sostituire il nome anagrafico con quello asseritamente utilizzato nella propria cerchia socio-familiare.
Il ricorrente ha dedotto la lacunosità dell’istruttoria e l’incongruità della decisione. Ha sostenuto che la Prefettura avesse respinto l’istanza solo per il fatto che egli aveva già chiesto in passato la modifica del nome, senza cogliere che la nuova domanda si fondava su presupposti diversi e senza indicare ragioni di pubblico interesse capaci di giustificare il sacrificio dell’interesse privatistico. Il Ministero dell’Interno ha resistito, rivendicando l’esaustività dell’istruttoria e l’ampia discrezionalità del potere esercitato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ricostruito la sequenza delle istanze presentate dal ricorrente nell’ultimo decennio, tutte fondate sull’art. 89 d.P.R. n. 396/2000. In alcune di esse il ricorrente aveva dichiarato di essere chiamato in ambito familiare e sociale con nomi diversi da quello richiesto, e in alcuni casi persino con nomi differenti tra loro. Da qui la contraddittorietà della tesi difensiva.
Il Collegio ha respinto il presupposto del ricorso, secondo cui esisterebbe una cesura logica tra le precedenti domande e l’ultima. La documentazione di causa dimostra invece che le istanze erano state motivate anche dalla volontà di far coincidere il nome anagrafico con quello comunemente in uso, circostanza già evidenziata dalla Prefettura di Torino in un precedente decreto. L’affermazione attorea risulta quindi smentita per tabulas.
In secondo luogo, le risultanze procedimentali contraddicono il presupposto stesso dell’istanza da ultimo proposta, ossia che il nome richiesto costituisca il nome proprio normalmente utilizzato per identificare il ricorrente. Il TAR ha escluso che l’Amministrazione abbia travisato gli esiti dell’istruttoria, avendo essa osservato che i cambi di nome richiesti, anche per il ristretto arco temporale, appaiono in aperta contraddizione con le motivazioni addotte e con la circostanza dell’uso abituale e consolidato del nome richiesto.
Il Collegio ha ribadito che il potere prefettizio è discrezionale e sottratto al sindacato giudiziale, salvo fondamentale travisamento dei fatti o manifesta incongruità delle ragioni ostative. Ha richiamato in tal senso Cons. Stato, Sez. III, n. 4578 del 2025, oltre a propri precedenti e a quelli del TAR Emilia-Romagna n. 1316 del 2025. Nel caso concreto il provvedimento è risultato conforme all’istruttoria e privo di profili di contraddittorietà manifesta. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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