Danni da fauna selvatica: la responsabilità ex art. 2052 c.c. e l’onere probatorio del conducente danneggiato (Cass. civ. Sez. 3 n. 11317 del 27.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per i danni cagionati da animali selvatici alla circolazione stradale è disciplinata dall’art. 2052 c.c., che configura un criterio di imputazione oggettiva in capo alla pubblica amministrazione, proprietaria della fauna ai sensi della legge n. 157/1992. Tale regime si combina con la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all’art. 2054, comma 1, c.c., senza dar luogo a un concorso tra presunzioni omogenee. Grava sul conducente danneggiato l’onere di allegare e provare la precisa dinamica del sinistro, dimostrando che il comportamento dell’animale è stato causa determinante, esclusiva o concorrente, dell’evento dannoso. La sola prova della collisione con un animale non è sufficiente ad attivare la responsabilità dell’ente, essendo necessario escludere che l’incidente sia ascrivibile alla condotta di guida.

Il Fatto

La conducente di un’autovettura conveniva in giudizio la Regione per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal veicolo in seguito alla collisione con un cinghiale che aveva attraversato improvvisamente la strada. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, ma il Tribunale, in sede di appello, la rigettava ritenendo non provato l’impatto con l’animale selvatico, valorizzando l’assenza di resti dell’animale sul posto e l’imprudenza della conducente che aveva ignorato la segnaletica di pericolo “animali vaganti”.

Avverso la sentenza d’appello, la conducente proponeva ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione dell’art. 2052 c.c. e il travisamento delle prove.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ribadito il principio, già affermato dalle recenti sentenze nn. 2526/2026 e 2528/2026, secondo cui i danni causati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 2052 c.c. e non dell’art. 2043 c.c., in quanto la fauna selvatica è ricompresa nel patrimonio indisponibile dello Stato. La responsabilità dell’ente ha natura oggettiva e non postula alcuna colpa del proprietario o dell’utilizzatore.

La S.C. ha chiarito che, in caso di collisione con un animale libero, l’azione risarcitoria si colloca nel perimetro dell’art. 2052 c.c., mentre l’eventuale combinazione con la presunzione di colpa dell’art. 2054 c.c. integra il concorso tra un criterio oggettivo di imputazione e una presunzione di colpa del conducente. Sul conducente danneggiato grava l’onere di allegare e provare la dinamica del sinistro e la riconducibilità causale dell’evento, in via esclusiva o concorrente, al comportamento dell’animale.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non fondato il primo motivo, pur correggendo la motivazione del Tribunale che aveva erroneamente richiamato l’art. 2043 c.c.. Il rigetto della domanda si fondava, infatti, sulla carenza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità, onere che grava sul danneggiato anche sotto il regime dell’art. 2052 c.c.. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la ricorrente non aveva dedotto un travisamento della prova ma una mera rivalutazione del quadro probatorio, attività preclusa in sede di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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