Vicinanza commerciale insufficiente per l’interesse a ricorrere (TAR Emilia-Romagna n. 412 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La vicinitas commerciale, intesa come prossimità territoriale tra l’intervento contestato e i punti vendita del ricorrente, non è di per sé sufficiente a radicare la legittimazione e l’interesse a ricorrere. Il soggetto che agisce in qualità di concorrente deve allegare e provare un pregiudizio effettivo e concreto al proprio volume d’affari, derivante dall’atto impugnato, dovendo la dimostrazione del danno essere rigorosa e fondata su criteri specialistici e metodi di calcolo. L’interesse tutelabile in tale contesto è limitato agli ambiti della salute, dei lavoratori, dell’ambiente – ivi incluso l’ambiente urbano – e dei beni culturali, non potendo l’azione giudiziaria essere utilizzata per ostacolare la concorrenza o proteggere posizioni commerciali già acquisite. In difetto di tale prova, l’impugnazione è inammissibile, assorbita ogni altra questione.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della vendita di generi alimentari con due supermercati nel territorio comunale, ha impugnato una delibera di giunta e la relativa convenzione urbanistica stipulata per l’attuazione di un’area di qualificazione urbana, contestando anche il successivo permesso di costruire convenzionato per le opere di urbanizzazione. La convenzione urbanistica, sottoscritta prima del rilascio del titolo edilizio, consentiva al soggetto attuatore di realizzare sul lotto in questione un complesso residenziale ovvero una media struttura di vendita di generi alimentari. La ricorrente ha lamentato la violazione della disciplina sul permesso di costruire convenzionato e l’illegittima anticipazione della stipula convenzionale, deducendo il rischio di un danno economico derivante dalla futura apertura di un esercizio concorrente. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento della decadenza delle previsioni edificatorie, con conseguente ripristino della destinazione agricola dell’area.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha dichiarato l’impugnazione inammissibile, accogliendo le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti. Il Collegio ha richiamato il principio per cui la sola vicinitas territoriale non è sufficiente a dimostrare la legittimazione ad agire, essendo necessaria la prova di un interesse concreto e attuale, al fine di evitare azioni meramente emulative. Tale esigenza probatoria è ancor più stringente nell’ipotesi di c.d. vicinitas commerciale, dove l’azione è finalizzata a paralizzare l’apertura di strutture concorrenti. La Corte ha evidenziato che, nel nostro ordinamento, la libertà di concorrenza, quale principio fondamentale di matrice eurounitaria, prevale sugli interessi privatistici a proteggere il mercato già acquisito.

Secondo il Collegio, l’interesse azionabile da parte di un imprenditore concorrente è circoscritto alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente – incluso quello urbano – e dei beni culturali; solo in relazione a tali interessi è configurabile un pregiudizio diretto. Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad affermare la volontà di impedire l’apertura di una nuova struttura di vendita per evitare la concorrenza ai propri punti vendita, senza allegare né dimostrare alcuna lesione di tali interessi qualificati. Inoltre, la nuova struttura commerciale contestata non era ancora stata autorizzata, configurandosi la sua realizzazione come una mera eventualità futura, subordinata all’esito di un procedimento amministrativo ancora in corso.

La Corte ha poi ritenuto che la perizia prodotta a sostegno del danno economico fosse generica e inidonea, non avendo considerato l’incremento residenziale previsto in zona, che costituisce il bacino naturale di utenza della futura struttura, né la presenza di un’altra media struttura di vendita concorrente, di più prossima ubicazione, potenzialmente in grado di incidere sul medesimo bacino. Infine, il Collegio ha escluso che la ricorrente potesse vantare un interesse alla caducazione degli atti per il conseguente consolidamento della destinazione ad Agricoltura Urbana dell’area, rilevando che tale interesse era funzionale esclusivamente a impedire l’apertura del concorrente, e non già a tutelare un interesse giuridicamente protetto. La novità e peculiarità della fattispecie hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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