Irripetibilità delle somme corrisposte durante l’aspettativa oltre il ventiquattresimo mese anche in caso di inidoneità assoluta (TAR Lazio n. 13122 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di trattamento economico del personale militare collocato in aspettativa per infermità in attesa della pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, la garanzia di irripetibilità delle somme corrisposte, prevista dall’art. 39, comma 3, del d.P.R. n. 51/2009 per il caso in cui la pronuncia intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa, si applica anche all’ipotesi disciplinata dal comma 4 del medesimo articolo, relativa al personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto. L’inerzia dell’Amministrazione nel definire il procedimento di riconoscimento della causa di servizio oltre il termine di ventiquattro mesi determina la decadenza dal diritto di recuperare le somme erogate durante l’aspettativa, indipendentemente dal carattere parziale o assoluto dell’inidoneità accertata. La richiesta restitutoria fondata su tale presupposto è, pertanto, priva di titolo legale e va dichiarata nulla.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla richiesta di restituzione, formulata dal Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri nei confronti dell’unica erede di un Ufficiale deceduto, delle somme corrisposte a titolo di stipendio oltre il dodicesimo mese di aspettativa per infermità. Il militare, collocato in aspettativa dal novembre 2008, era stato dichiarato nel marzo 2010 permanentemente non idoneo al servizio in modo assoluto, con conseguente riforma e collocamento in congedo. Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della malattia, avviato contestualmente, si era concluso solo nell’agosto 2018 con un decreto di diniego, successivo al decesso del militare.
Sulla base dell’art. 39, comma 4, del d.P.R. n. 51/2009, l’Amministrazione richiedeva all’erede la restituzione del cinquanta per cento dello stipendio erogato oltre il dodicesimo mese di aspettativa. La ricorrente impugnava il provvedimento di recupero, eccependo la prescrizione quinquennale del credito e invocando il legittimo affidamento e la tutela dei beni ai sensi dell’art. 1 del Primo Protocollo CEDU, contestando altresì la fondatezza sostanziale della pretesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente qualificato la controversia come attratta nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego c.d. non contrattualizzato, caratterizzata da atti paritetici per la cui tutela non rilevano termini di decadenza ma soltanto di prescrizione. Ha quindi escluso la configurabilità di una decadenza per la ricorrente, pur a fronte della prima richiesta di pagamento risalente al 2020.
Nel merito, il Collegio ha osservato che l’art. 39 del d.P.R. n. 51/2009 pone una disciplina differenziata: il comma 3, relativo al personale giudicato permanentemente non idoneo in modo parziale, prevede una disposizione di vantaggio in base alla quale non si dà luogo alla ripetizione delle somme corrisposte dal tredicesimo mese in poi qualora la pronuncia sulla causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese; il comma 4, invece, relativo al personale in aspettativa in attesa della pronuncia, non riproduce espressamente tale garanzia.
Il TAR ha ritenuto prevalente la considerazione dell’omogeneità sostanziale tra le due situazioni, rilevando come entrambe le categorie di militari siano collocate in aspettativa con gli interi emolumenti in attesa della verifica della causa di servizio. Sarebbe, infatti, distonica una lettura che assoggettasse al regime deteriore proprio la situazione più disagiata, quella di chi vede totalmente compromessa la propria capacità lavorativa e reddituale.
In tale prospettiva, il comma 4 deve essere interpretato nel senso che la salvezza delle «disposizioni di maggior favore» include anche la previsione del comma 3 sull’irripetibilità decorso il ventiquattresimo mese. Il Collegio ha richiamato i propri precedenti e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 2880 del 2022, secondo cui l’inerzia dell’Amministrazione nella definizione della causa di servizio oltre il termine di ventiquattro mesi comporta la decadenza dal diritto di recupero, indipendentemente dal carattere parziale o assoluto dell’inidoneità.
Conseguentemente, il difetto di titolo legale della richiesta restitutoria ha determinato l’accoglimento del ricorso, con declaratoria di nullità della pretesa di restituzione della somma richiesta, e la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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