Ottemperanza al giudicato per spese di lite e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 161 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione di un giudicato che condanna un ente pubblico al pagamento di somme, la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni costituiscono il presupposto dell’obbligo di conformazione. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo ordina all’ente di provvedere entro un termine assegnato e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina un commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non integrano causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario porre in essere ogni iniziativa necessaria al pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato l’Ente Parco dei Nebrodi, ente pubblico non economico, a rimborsare le spese di lite, liquidate per il primo grado e per l’appello oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il titolo è stato notificato presso la sede dell’ente il 5 maggio 2025 e non è stata data esecuzione al pagamento.

L’ente intimato non si è costituito in giudizio. La causa è stata discussa e posta in decisione alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accertato i presupposti dell’esecuzione. La sentenza posta a fondamento del ricorso è passata in giudicato, come attestato dal funzionario giudiziario.

La notifica del titolo è avvenuta il 5 maggio 2025. Da tale data è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici. Il ricorso è pertanto fondato.

Il TAR ha quindi dichiarato l’obbligo dell’ente di adottare ogni atto necessario per la corresponsione delle somme dovute, comprensive delle spese per il rilascio del certificato di passaggio in decisione, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia.

Per il caso di ulteriore inadempienza è stato nominato commissario ad acta il Segretario comunale di altro ente locale, con facoltà di delega a un funzionario munito della necessaria professionalità. L’organo straordinario provvede su richiesta della parte ricorrente, che attesti la scadenza del termine e la perdurante inottemperanza, e deve dare completa ed esatta esecuzione nel termine di 90 giorni dalla ricezione della richiesta, con spese a carico dell’ente intimato.

Il Collegio ha precisato che il commissario deve procedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione, all’ordinazione e al pagamento, nonché al reperimento materiale delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento. Il compenso del commissario è liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico, termine decorrente dalla conclusione e non dal deposito della relazione. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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