Porto di fucile, vincolo di parentela non basta per negare rinnovo (TAR Sicilia n. 2330 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia può fondarsi anche su elementi indiziari, purché concretamente idonei a sorreggere il giudizio di inaffidabilità. Il mero rapporto di parentela con soggetto gravato da precedenti penali non integra, di per sé, elemento sufficiente: il contesto familiare assume rilievo solo se emergono circostanze concrete idonee a dimostrarne l’incidenza sulla condotta del richiedente. L’Amministrazione che recepisce il parere negativo di un organo di polizia senza esplicitare le ragioni del superamento del parere favorevole espresso da altro organo, né svolgere ulteriori approfondimenti, incorre in difetto di istruttoria e di motivazione. Il rinnovo va negato su un accertamento individualizzato e non su una presunzione relazionale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, corredando l’istanza con la documentazione prescritta. Nel corso dell’istruttoria venivano acquisiti due pareri di segno opposto: la Stazione Carabinieri di Grotte, con nota del 17 ottobre 2023, attestava la buona condotta morale e civile, l’assenza di frequentazioni con pregiudicati e l’esito negativo dell’interrogazione SDI, concludendo per il rilascio del titolo; il Commissariato di P.S. di Canicattì, con nota del 4 marzo 2024, pur rilevando l’assenza di precedenti a carico del richiedente, esprimeva parere sfavorevole valorizzando la parentela con uno zio materno gravato da precedenti per associazione mafiosa.
La Questura adottava quindi la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 e, non accolte le osservazioni difensive, il decreto di diniego. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto di istruttoria, la contraddittorietà dell’azione amministrativa, la natura presuntiva della motivazione e la disparità di trattamento rispetto ad altri familiari, chiedendo altresì il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal riconoscimento dell’ampia discrezionalità che connota il potere amministrativo in materia di armi, la cui funzione è preventiva. Il giudizio prognostico di affidabilità può dunque fondarsi anche su elementi indiziari, purché concretamente idonei a sorreggere la valutazione di inaffidabilità dell’interessato.
Il punto decisivo è la qualità dell’istruttoria. Le due informative acquisite divergono radicalmente: la prima prende in esame anche il contesto familiare, ivi compreso il rapporto di parentela della madre con il fratello gravato da precedenti per reati associativi, e conclude comunque per l’insussistenza di motivi ostativi. La seconda non introduce elementi nuovi o sopravvenuti, limitandosi a una diversa conclusione valutativa sul medesimo quadro fattuale già scrutinato. Il richiamo a un controllo del 22 luglio 2016, peraltro risalente, non è accompagnato da alcuna specifica valutazione sulla sua concreta attualità e non è posto a fondamento autonomo del parere negativo.
Di fronte a tale contrasto, l’Amministrazione si è limitata a recepire il parere sfavorevole senza esplicitare le ragioni del superamento di quello favorevole, né svolgere ulteriori approfondimenti istruttori. La comunicazione dei motivi ostativi e il decreto di diniego riproducono in termini sostanzialmente identici il riferimento alla “familiarità”, senza specificare natura, attualità o rilevanza del rapporto. Le osservazioni difensive non risultano oggetto di effettiva valutazione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il contesto familiare rileva solo in presenza di elementi concreti idonei a dimostrarne l’incidenza sulla condotta del destinatario del titolo, non potendo il giudizio prognostico fondarsi esclusivamente sul rapporto parentale. Nel caso di specie difettano frequentazioni accertate, rapporti personali attuali, situazioni di coabitazione o di prossimità tali da rendere concreto il rischio che l’arma possa essere sottratta o utilizzata da terzi. Tali elementi non possono desumersi automaticamente dalla mera residenza nel medesimo Comune del soggetto controindicato.
Ne deriva un duplice vizio: difetto di istruttoria, per la mancata soluzione del contrasto tra le informative e la mancata verifica concreta del contesto familiare; difetto di motivazione, per l’omessa esplicitazione del percorso logico che dal rapporto di parentela conduce al giudizio di inaffidabilità. Il ricorso è accolto quanto alla domanda impugnatoria, con annullamento del decreto e salvezza degli ulteriori provvedimenti in sede di riedizione del potere.
La domanda risarcitoria è respinta. Manca la prova del danno-conseguenza, tanto patrimoniale quanto non patrimoniale, essendosi il ricorrente limitato ad allegazioni generiche sulla lesione dell’immagine. Il dato valorizzato dall’Amministrazione è circostanza oggettiva preesistente e già insita nel contesto sociale, sicché il diniego non ne ha determinato ex novo la lesione. L’annullamento per vizi formali rende inoltre non predeterminabile l’esito finale del procedimento, con conseguente difetto di prova anche del nesso causale. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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