Ottemperanza alle sentenze del lavoro con commissario ad acta (TAR Lazio n. 9315 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta dinanzi al giudice amministrativo per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario, rese in funzione di giudice del lavoro, ha carattere meramente esecutivo ed è limitata all’accertamento dell’esistenza di un comportamento omissivo ovvero elusivo della sentenza passata in giudicato, senza possibilità di integrazione o di nuovi accertamenti di merito tipici del giudizio di cognizione. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento da parte del ricorrente, l’Amministrazione resistente è onerata di fornire la prova della corretta esecuzione del titolo esecutivo; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza accoglie la domanda e condanna l’Amministrazione a provvedere nel termine fissato, con nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza avverso la sentenza n. 9669/2024 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, liquidate in complessivi € 1.029,50 oltre IVA e CPA e accessori, con distrazione.

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, non forniva chiarimenti in ordine all’adempimento di quanto disposto nel titolo esecutivo e non ottemperava nemmeno all’ordinanza istruttoria con cui il giudice dell’ottemperanza le aveva richiesto il deposito di una relazione sui fatti di causa.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, richiamato l’art. 112, comma 2, c.p.a., ha ricostruito il perimetro dell’azione di ottemperanza proposta per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario. Il giudizio ha natura meramente esecutiva e non può trasformarsi in una sede di cognizione piena, potendo il giudice amministrativo soltanto verificare se la pubblica amministrazione si sia conformata al giudicato ovvero sia rimasta inerte o abbia eluso quanto statuito.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva allegato e dichiarato l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, pur essendo onerato di dimostrare l’avvenuta esecuzione della sentenza, non aveva fornito alcuna prova in tal senso e non aveva neppure ottemperato all’ordinanza con cui il collegio gli aveva richiesto una relazione sui fatti. Tale comportamento ha determinato l’accoglimento della domanda, in applicazione dei principi in tema di onere della prova tra debitore e creditore dell’obbligo di conformarsi al giudicato.

La sentenza ha quindi condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione, nominando fin d’ora il Direttore generale della direzione competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, che avrebbe provveduto in luogo dell’Amministrazione in caso di perdurante inadempienza nel termine di novanta giorni.

Il collegio ha invece escluso la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, rimettendo ogni valutazione a una eventuale successiva fase in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in € 1.000,00, con distrazione in favore del difensore che ha dichiarato di difendersi in proprio. Il giudice ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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