Vincolo assicurativo in favore del finanziatore e legittimazione ad agire (Cass. civ. Sez. III n. 11373 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di vincolo pattuita nel contratto di assicurazione in favore del finanziatore dell’acquisto di un bene concesso in leasing individua un beneficiario del diritto all’indennizzo, che nasce direttamente nel suo patrimonio come autonomo credito verso l’assicuratore. Sul piano processuale ciò comporta che il credito indennitario può essere fatto valere verso l’impresa assicuratrice soltanto dal beneficiario, con conseguente difetto di legittimazione attiva in capo all’utilizzatore. Il vincolo in favore del finanziatore priva pertanto l’utilizzatore della legittimazione ad agire per ottenere, in caso di furto del bene, l’indennizzo assicurativo, in armonia con il principio dell’art. 1891, comma 2, cod. civ., secondo cui il contraente, anche se in possesso della polizza, non può far valere i diritti derivanti dal contratto senza l’espresso consenso dell’assicurato.
Il Fatto
Una società esercente attività di soccorso stradale conveniva in giudizio la compagnia assicurativa davanti al Tribunale di Crotone, chiedendo la condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo conseguente al furto di un autofurgone concesso in leasing da una società di finanziamento. La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’attrice, osservando che unica legittimata era la proprietaria del veicolo, indicata nell’appendice di vincolo contenuta nella polizza.
Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza del 18 aprile 2015. La Corte d’Appello di Catanzaro, con sentenza n. 765/2020 del 10 giugno 2020, rigettava il gravame confermando la decisione di primo grado. La società utilizzatrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalla compagnia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Investita del ricorso, la Corte esamina congiuntamente i due motivi, stante la loro stretta connessione, e li giudica entrambi infondati. Il collegio richiama innanzitutto il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 8095 del 2007, secondo cui con la clausola di vincolo le parti del contratto di assicurazione individuano un beneficiario, che ha diritto all’indennizzo in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Nella struttura del contratto assicurativo, con la designazione del beneficiario, il diritto all’indennizzo nasce direttamente nel patrimonio di questi come autonomo credito verso l’assicuratore, senza passare per il patrimonio dello stipulante o dell’assicurato. Al beneficiario, e a lui soltanto, è conferita la potestà di agire contro l’assicuratore per ottenere, ad evento avvenuto, la prestazione indennitaria.
Da ciò discende, sul piano processuale, che il credito può essere fatto valere verso l’impresa assicuratrice unicamente dal beneficiario, con conseguente difetto di titolarità del rapporto in capo al contraente. La conclusione è coerente con l’art. 1891, comma 2, cod. civ., a norma del quale i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato e il contraente non può farli valere senza il suo espresso consenso. Il vincolo pattuito in favore del finanziatore dell’acquisto del bene in leasing priva dunque l’utilizzatore della legittimazione ad agire per conseguire l’indennizzo da furto.
La Corte precisa inoltre che, in virtù del collegamento negoziale tra contratto di assicurazione e contratto di finanziamento, il finanziatore, pur non assumendo la qualità di assicurato, ha diritto di percepire l’indennizzo, trattandosi di credito di cui è titolare in via esclusiva la società di leasing. Il pagamento al finanziatore, in forza dell’appendice di vincolo, riduce il credito di questi verso l’utilizzatore, che resta obbligato per l’eccedenza in base all’autonomo contratto di finanziamento, secondo il richiamato precedente Cass. n. 25610 del 2015. La corte territoriale ha quindi correttamente applicato il principio della legittimazione attiva esclusiva del finanziatore.
Quanto alle ulteriori censure, pur formalmente prospettate come violazione di legge e ultrapetizione, esse tendono a sollecitare un inammissibile riesame del fatto e della prova, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.