Vincolo cimiteriale e condono edilizio: la sanatoria è esclusa (TAR Toscana n. 1704 del 04.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo cimiteriale di cui all’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934 integra una inedificabilità assoluta ex lege, a carattere conformativo, che si impone con efficacia diretta indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici. Ne deriva l’esclusione della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 33 della legge n. 47 del 1985, senza necessità di valutare la concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo. L’art. 2 della legge n. 983 del 1957 non introduce una deroga generale applicabile a tutti i fabbricati privati anteriori al 31 ottobre 1956, ma rinvia alla procedura dell’art. 1 della medesima legge e presuppone una valutazione di interesse pubblico, non ravvisabile per manufatti ad uso privato. È inammissibile la c.d. sanatoria condizionata alla realizzazione di opere di adeguamento, poiché il condono ha ad oggetto le opere abusive come effettivamente realizzate.

Il Fatto

I ricorrenti, aventi causa di una società alberghiera, impugnano la determinazione dirigenziale con cui il Comune di Firenze ha respinto parzialmente una domanda di condono edilizio presentata nel 1986 ai sensi della legge n. 47 del 1985, relativamente a una serra, un ripostiglio e una tettoia realizzati nel 1956 su un immobile sottoposto a vincolo paesaggistico e cimiteriale. Il provvedimento ha disposto il diniego limitatamente a tali manufatti e il correlato ordine di demolizione, mentre altre opere sono state archiviate o sanate con distinte concessioni.

I ricorrenti deducono l’erronea interpretazione dell’art. 2 della legge n. 983 del 1957, che a loro avviso consentirebbe la sanatoria degli edifici anteriori al 31 ottobre 1956 senza distinzione tra immobili pubblici e privati, e lamentano violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione del parere dell’avvocatura comunale. In via subordinata contestano il diniego sulla serra, poiché l’amministrazione aveva in precedenza prospettato la possibilità di sanatoria previa riduzione volumetrica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge entrambi i motivi. Non è controverso che i manufatti ricadano nella fascia di rispetto cimiteriale e siano stati realizzati nel 1956. L’art. 338 del r.d. n. 1265 del 1934, già nel testo vigente alla data di realizzazione, imponeva l’inedificabilità assoluta della fascia di rispetto di duecento metri per ragioni igienico sanitarie: il vincolo, dunque, precedeva le opere.

La fattispecie rientra pertanto nell’art. 33 della legge n. 47 del 1985, che esclude inequivocamente la sanatoria delle opere edificate in violazione del vincolo. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato n. 4692 del 2019, n. 1164 del 2018, n. 5873 del 2017), il TAR ribadisce che il vincolo cimiteriale è limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, non suscettibile di deroghe di fatto, sganciata dalle esigenze della pianificazione e non rimovibile se non in ipotesi eccezionali e per interesse pubblico. L’esistenza del vincolo impedisce il rilascio della concessione in sanatoria senza alcuna valutazione in ordine alla concreta compatibilità dell’opera.

Quanto all’art. 2 della legge n. 983 del 1957, il Collegio ne esclude la portata derogatoria generale: il rinvio all’art. 1 della stessa legge richiama una procedura fondata sulla motivata richiesta del Consiglio comunale, sul parere dell’autorità sanitaria e sulla sussistenza di gravi e giustificati motivi. La sanatoria eccezionale presupponeva dunque una valutazione di interesse pubblico, assente per manufatti ad uso privato. La conclusione è confermata dall’evoluzione dell’art. 338, che anche dopo l’art. 28 della legge n. 166 del 2002 resta subordinato a valutazioni discrezionali incompatibili con un diritto soggettivo del privato alla sanatoria.

Le doglianze procedimentali sono infondate: il parere dell’avvocatura comunale non contiene accertamenti di fatto ulteriori, ma una valutazione interpretativa già oggetto del contraddittorio, e il richiamo alla fascia di cento metri nei centri abitati maggiori ha carattere meramente rafforzativo. Infine, il Collegio esclude la c.d. sanatoria giurisprudenziale: il condono ha ad oggetto le opere come effettivamente realizzate, sicché la valutazione di condonabilità non può riferirsi a manufatti ipotetici risultanti da future opere di adeguamento. La disponibilità manifestata in istruttoria dall’amministrazione non si è tradotta in alcun provvedimento favorevole e non poteva superare l’insussistenza dei presupposti del condono. Il ricorso è respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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