Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e attivazione della Carta elettronica docente (TAR Veneto n. 249 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’Amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato entro il termine fissato dal giudice amministrativo, con nomina del commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 legittima l’azione esecutiva. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è esclusa quando la crisi della finanza pubblica, l’entità del debito e la mole eccezionale del contenzioso seriale integrino le “altre ragioni ostative” già individuate dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, una sentenza di accertamento del diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme per gli anni di servizio a tempo determinato. La pronuncia, depositata il 20-11-2024, era passata in giudicato ed era stata notificata presso il domicilio digitale dell’Amministrazione il 5-5-2025.
Non essendo intervenuta esecuzione spontanea entro il termine di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Veneto, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito della somma, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito senza svolgere difese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. La sentenza ottemperanda, emessa dal giudice ordinario, era passata in giudicato, come attestato dal certificato ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. prodotto in giudizio. La notifica presso il domicilio digitale dell’Amministrazione, secondo la disciplina degli artt. 479 cod. proc. civ. come novellato dal d.lgs. n. 149/2022, ha reso il provvedimento titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
Ha poi rilevato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’inerzia dell’Amministrazione, circostanza di fatto incontestata, ha fondato la dichiarazione dell’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Il Tribunale ha quindi ordinato l’attivazione della Carta elettronica e il versamento in essa dell’importo oggetto del capo condannatorio, esclusi ulteriori accessori, non potendo tale importo essere equiparato a voci retributive. È stata altresì disposta la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, individuato nel Direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega ad altro Dirigente e ulteriore termine di 60 giorni. Al commissario è demandata l’allocazione in bilancio della somma e l’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivare ogni iniziativa necessaria al pagamento. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso commissariale.
Quanto alla penalità di mora, la domanda è stata respinta. Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014, il Tribunale ha evidenziato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite negativo della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di “altre ragioni ostative”, in considerazione della specialità del debitore pubblico. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustificano, in concreto, la mancata condanna. Ha inciso, inoltre, la complessità del procedimento di attivazione della Carta, articolato in più fasi e coinvolgente più soggetti, nonché la mole eccezionale del contenzioso seriale. Le spese sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione.
Nota della Redazione
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