Accesso civico e controllo generalizzato dell’azione amministrativa (TAR Puglia n. 135 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’istanza di accesso documentale proposta da un soggetto che non sia parte di un procedimento amministrativo non può essere accolta sulla base di un’inesistente esigenza difensionale, quand’anche correlata a un giudizio ormai in decisione con dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse. L’ostensione dei documenti richiesti, in tali ipotesi, risolverebbe in un controllo generalizzato dell’azione amministrativa, non consentito dall’ordinamento. Il provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso, fondato su motivi apparenti o non corrispondenti alla situazione giuridica del richiedente, è illegittimo e può essere sospeso in sede cautelare, con fissazione della camera di consiglio per la trattazione di merito del ricorso.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in agro del Comune di Foggia, impugnava la nota comunale del 2 marzo 2026 con cui l’ente aveva concesso al Consorzio controinteressato l’accesso alla documentazione relativa al procedimento. Il Comune aveva postergato di 15 giorni l’ostensione per consentire alla società di tutelarsi in giudizio, ma con successiva nota del 9 marzo 2026 aveva stabilito di esibire la documentazione senza attendere il decorso del termine.

La ricorrente chiedeva, quindi, l’annullamento previa sospensione dei provvedimenti comunali, nonché l’accertamento dell’insussistenza dell’interesse all’accesso vantato dal Consorzio, con conseguente ordine di divieto di esibizione dei documenti richiesti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto che la motivazione posta dal Comune a fondamento dell’ostensione fosse illegittima, in quanto basata su un’inesistente esigenza difensionale del Consorzio, correlata a un giudizio ormai in decisione con dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse. L’accoglimento dell’istanza di accesso, in tale contesto, si risolveva in un non consentito controllo generalizzato dell’azione amministrativa dell’ente locale, in violazione dei limiti posti dall’ordinamento all’istituto dell’accesso documentale.

Il Collegio ha ravvisato la necessità di concedere l’invocata domanda cautelare, sospendendo l’efficacia delle note impugnate e fissando la camera di consiglio del 26 maggio 2026 per la trattazione di merito del ricorso, con compensazione delle spese della presente fase.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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