Accoglimento cautelare con fissazione dell’udienza di merito: il TAR Puglia sul rapporto tra autotutela e affidamento (TAR Puglia n. 77 del 26.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare avente ad oggetto un provvedimento di annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la valutazione del periculum in mora può essere positivamente risolta attraverso la sollecita fissazione dell’udienza di merito, quando la natura degli interessi azionati renda tale strumento adeguato a tutelare le esigenze del ricorrente. In tal caso il giudice accoglie l’istanza nei sensi di cui in motivazione, disponendo la trattazione nel merito del ricorso e compensando le spese della fase cautelare.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la nota con cui il Comune aveva disposto, in autotutela, l’annullamento del provvedimento n. 51/2025, con il quale la stessa era stata individuata quale soggetto affidatario di un incarico, nonché il conseguente annullamento di tutti gli atti prodottisi a seguito di tale individuazione. Il provvedimento di ritiro si fondava su pareri espressi dalla Regione e dalla Soprintendenza, acquisiti nel corso di un procedimento avviato con apposita comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990.

La ricorrente affidava l’impugnativa a plurimi motivi di diritto, contestando la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela e deducendo la fondatezza della propria posizione anche con riferimento alle norme del piano paesaggistico richiamate dall’amministrazione a sostegno del ritiro. Il Ministero della Cultura, la Soprintendenza, il Comune e la Regione si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha incentrato la propria valutazione sull’idoneità degli strumenti processuali a garantire la tutela delle esigenze della società ricorrente. Ha rilevato che, in considerazione della natura degli interessi azionati, la sollecita definizione del giudizio nel merito costituisse misura adeguata e satisfattiva, coerente con l’assetto del processo amministrativo che privilegia la decisions di merito rispetto alla misura interinale.

Sotto il profilo cautelare, il Collegio ha ritenuto che non ricorressero le condizioni per una pronuncia di segno diverso, accogliendo l’istanza “nei sensi di cui in motivazione”: formula che consente di superare la necessità di una compiuta delibazione del fumus boni juris, rimessa alla fase di merito, e di riportare la discussione sulla questione all’udienza pubblica, già fissata per il 23 giugno 2026.

La decisione si segnala per l’adesione all’orientamento che, nell’ambito del giudizio cautelare, valorizza la funzione del processo e la rapida definizione del thema decidendum quale modalità di composizione dell’antinomia tra le ragioni dell’amministrazione e quelle del privato, senza anticipare nel giudizio incidentale valutazioni proprie del merito. Coerente con tale impostazione è la compensazione delle spese della fase cautelare, dipendente dalla peculiarità della decisione assunta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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