Struttura ombreggiante precaria ascrivibile all’edilizia libera (TAR Toscana n. 1682 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I manufatti leggeri destinati a funzione ombreggiante rientrano nell’edilizia libera quando non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso stabile. La circostanza che la struttura sia retrattile o facilmente amovibile, non stabilmente infissa al suolo e priva di fissità e permanenza, esclude la realizzazione di nuovi volumi o superfici e la trasformazione urbanistico-edilizia del territorio. La qualificazione del manufatto come elemento precario va condotta avendo riguardo alla sua destinazione d’uso e alla presenza di elementi di fissità e stabilità, non ai materiali impiegati. Ne consegue la legittimità del provvedimento con cui l’amministrazione, all’esito di sopralluoghi, escluda la necessità di titoli abilitativi e di provvedimenti sanzionatori o repressivi.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante, ha diffidato il Comune a verificare la conformità urbanistico-edilizia di un’opera realizzata nel resede di un appartamento vicino, chiedendo l’adozione dei conseguenti atti inibitori, sanzionatori e ripristinatori. A fronte del silenzio serbato dall’ente, ha proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
In corso di causa il Comune ha adottato la nota dirigenziale del 25.08.2021, qualificando l’intervento come attività edilizia libera e ritenendo di non dover adottare alcun provvedimento repressivo. La ricorrente ha impugnato tale atto con motivi aggiunti, contestando la qualificazione del manufatto come struttura ombreggiante e deducendone la natura di gazebo abusivo, anche per violazione delle distanze e della normativa regolamentare. Con sentenza non definitiva il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile e la trattazione dei motivi aggiunti è proseguita con il rito ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta l’unico motivo di doglianza, relativo alla qualificazione dell’opera come attività edilizia libera. Richiamando l’orientamento prevalente, osserva che la nozione di manufatti leggeri comprende tende e gazebo privi di autonomia funzionale e incapaci di realizzare uno spazio chiuso stabile, con la conseguenza che la loro installazione non richiede titoli abilitativi.
Il giudice precisa che, perché la pergotenda o il manufatto analogo rientrino nell’edilizia libera, la struttura deve essere leggera, non stabilmente infissa al suolo e idonea a sostenere una copertura amovibile e completamente retraibile. Solo in tal modo non si configura un nuovo volume o una superficie utile, né una trasformazione urbanistica del territorio. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. VII, n. 3310 del 2026, che a sua volta evoca Cons. Stato, sez. III, n. 1256 del 2026 e Cons. Stato, sez. VII, n. 2834 del 2025.
Tali caratteristiche morfologiche risultano presenti nel caso concreto. Dagli atti e dal verbale di sopralluogo della Polizia Municipale emerge che l’opera consiste in una costruzione astiforme in metallo, facilmente amovibile, priva di copertura e di chiusura laterale, con funzione ombreggiante. La deduzione della ricorrente circa l’applicazione di tendaggi nella stagione estiva è priva di adeguato supporto probatorio: l’amministrazione ha effettuato più sopralluoghi, anche a ridosso dell’estate, riscontrando sempre l’assenza di copertura e chiusura.
Il Collegio ribadisce che il carattere precario del manufatto va valutato in base alla destinazione d’uso e all’assenza di elementi di fissità e stabilità, non ai materiali impiegati, richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 394 del 2026. La continuità della pavimentazione del resede e l’assenza di elementi fissi confermano la natura temporanea dell’elemento ombreggiante.
La decisione comunale di ricondurre il manufatto alla generica struttura ombreggiante di cui al punto 50 del D.M. 2 marzo 2018 e all’art. 137 della legge regionale Toscana n. 64/2015 è pertanto esente da vizi. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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