Vincolo cimiteriale e diniego del permesso di costruire: atto vincolato (TAR Campania n. 556 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità previsto dall’art. 338, comma 1, del r.d. n. 1265/1934 si impone ex se, con efficacia diretta e immediata, indipendentemente dal recepimento negli strumenti urbanistici, che non possono incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti. Si tratta di un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, che prevale anche su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie e preclude il rilascio del permesso di costruire per interventi privati. La deroga alla fascia di 200 metri, subordinata al parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, è consentita al Consiglio comunale solo per la costruzione o l’ampliamento dei cimiteri, non per edificazioni private. Il diniego opposto a un intervento ricadente nella fascia è pertanto atto vincolato, che non richiede comparazione con l’interesse privato né consente un legittimo affidamento fondato sul rilascio di titoli edilizi per opere analoghe.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un’unità immobiliare residenziale in Avellino, ha presentato al Comune istanza di permesso di costruire per l’ampliamento del fabbricato, previa parziale demolizione di un ripostiglio e della zona antistante, già assentita con concessione edilizia in sanatoria. Il progetto prevedeva un ampliamento collocato in area classificata dal vigente Piano Urbanistico Comunale come residenza con giardino, secondo la ricorrente esterna alla fascia di rispetto cimiteriale fissata dallo strumento urbanistico in 100 metri. Dopo la sospensione del procedimento e la presentazione dei chiarimenti richiesti, il Comune ha notificato un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando che l’area ricade all’interno della fascia cimiteriale di 200 metri, che l’indice di utilizzazione fondiaria applicabile è quello della zona agricola e non quello residenziale di completamento. La ricorrente ha depositato osservazioni, richiamando titoli edilizi rilasciati in precedenza nella medesima zona e invocando la riduzione della fascia a 100 metri prevista dal PUC. Il Comune ha quindi emanato il diniego, reiterando le ragioni del preavviso.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania, deducendo la legittimità della deroga urbanistica, la violazione del legittimo affidamento e la carenza di motivazione rispetto alle osservazioni procedimentali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamando il principio della “ragione più liquida”, ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari del Comune e di definire la causa sulla questione di più pronta soluzione, ossia l’infondatezza nel merito della prospettazione ricorsuale.

Nel merito, il TAR ha accertato che l’area interessata è gravata dal vincolo cimiteriale, circostanza di per sé sufficiente a sostenere la motivazione del diniego, richiamando l’art. 338, comma 1, del r.d. n. 1265/1934, che vieta di costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro cimiteriale, salve le deroghe previste dalla legge. Il vincolo, secondo la giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, si impone con efficacia diretta e immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento negli strumenti urbanistici, i quali non possono incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.

Si tratta di un vincolo assoluto di inedificabilità ex lege, che prevale su eventuali disposizioni urbanistiche contrarie e non consente alcuna valutazione in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati, precludendo il rilascio del titolo edilizio anche in sanatoria. Quanto alla deroga, il Collegio ha chiarito che essa è prevista dall’art. 338, comma 2, solo per la costruzione o l’ampliamento dei cimiteri, previo parere favorevole dell’azienda sanitaria locale, e non per la realizzazione di interventi privati.

Il TAR ha poi respinto le censure fondate sulla buona fede e sul legittimo affidamento, rilevando che esse muovono da un’errata interpretazione della norma e che il diniego è atto vincolato. Il fatto che i danti causa della ricorrente abbiano ottenuto atti amministrativi favorevoli, nella specie concessioni edilizie in sanatoria, non determina alcun affidamento giuridicamente tutelabile, non essendo configurabile una tutela alla conservazione di una situazione abusiva, né per il decorso del tempo né per l’autorizzazione di opere analoghe. La giurisprudenza amministrativa richiamata esclude, infine, che la motivazione del provvedimento debba contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali, essendo sufficiente che emerga che l’amministrazione ne abbia tenuto conto nel loro complesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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