Accertamento di conformità ex art. 12-bis l.r. FVG n. 16/2009: abbinamento istanza cautelare al merito (TAR Friuli-Venezia Giulia n. 82 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. può essere abbinata al merito, su richiesta della parte interessata, quando non siano prospettati profili di pregiudizio irreparabile o di estrema urgenza che richiedano una tutela anticipatoria. L’accoglimento dell’istanza di abbinamento comporta la fissazione dell’udienza pubblica di discussione della causa nel merito, con rinvio al definitivo di ogni statuizione in ordine alle spese di lite.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota con cui il Direttore Centrale della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia aveva rigettato le sue istanze di accertamento di conformità presentate ex art. 12-bis della l.r. n. 16/2009.
Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente estendeva l’impugnazione al provvedimento di rigetto delle medesime istanze, nonché al preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990. Nel secondo atto di motivi aggiunti, la parte ricorrente chiedeva l’abbinamento dell’istanza cautelare al merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorrente aveva formulato espressamente richiesta di abbinamento dell’istanza cautelare al merito, e che la Regione Friuli Venezia Giulia non aveva opposto nulla a tale richiesta.
Il Tribunale ha quindi ritenuto di prendere atto della richiesta, disponendo il conseguente rinvio al definitivo anche di ogni statuizione in merito alle spese di lite. La scelta di trattare la causa nel merito, piuttosto che decidere l’istanza cautelare, si fonda sull’assenza di profili di urgenza che giustifichino una pronuncia anticipatoria.
In accoglimento dell’istanza, il TAR ha fissato per l’esame del merito l’udienza pubblica, dando così seguito al principio di ragionevole durata del processo. Il rinvio delle spese al definitivo assicura che la loro regolamentazione avvenga all’esito della decisione finale sulla controversia.
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Nota della Redazione
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