Esecuzione del giudicato e penalità di mora contro l’amministrazione scolastica (TAR Campania n. 1450 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire la sentenza nel termine fissato. In caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione e condanna quest’ultima al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’astreinte assolve funzioni compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela e va quantificata secondo criteri di non manifesta iniquità, con tetto massimo del 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 2684/2025 del 7 aprile 2025 del Tribunale di Napoli, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore di euro 1.000 mediante buono elettronico (la cd. carta del docente), oltre alle spese di giudizio.

Dedotta l’inerzia dell’amministrazione, il ricorrente ha domandato che il TAR ordinasse l’esecuzione, fissando un termine, e che, in caso di perdurante inottemperanza, nominasse un commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, non avendo l’amministrazione intimata allegato alcun elemento idoneo a contrastare la dedotta inottemperanza. Ne è derivato l’ordine di eseguire la sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Quale ulteriore strumento di garanzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione, richiamando l’art. 6 del D.M. 17 gennaio 2025, n. 6.

All’amministrazione è stata altresì comminata la penalità di mora. Il Collegio ha precisato che l’astreinte assolve funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. e opera in aggiunta agli interessi dovuti per legge.

La quantificazione segue i criteri elaborati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021: il dies a quo coincide con il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza; il dies ad quem con il giorno dell’adempimento, anche tardivo, dell’amministrazione, che non perde il potere di provvedere neppure dopo l’insediamento del commissario. Il limite massimo, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale la misura perderebbe la funzione compulsoria.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’amministrazione, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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