Dissesto dell’ente locale e ottemperanza al pagamento delle spese (TAR Sicilia n. 255 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell’ente locale dichiarato dissestato, posto dall’art. 248, comma 2, del T.U.E.L., non osta all’ottemperanza quando il fatto generatore del credito azionato è successivo alla dichiarazione di dissesto. In tale ipotesi l’obbligazione non rientra nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell’art. 252, comma 4, del T.U.E.L., e permane l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi al titolo giudiziale. Il creditore che agisce per l’adempimento deve provare la fonte del diritto e allegare l’inadempimento; il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo. Accertata la perdurante inesecuzione, va nominato il commissario ad acta e fissata la penalità di mora degli interessi legali.
Il Fatto
Un professionista, difensore antistatario, aveva ottenuto dal TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, la condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.000,00, oltre oneri accessori. Il titolo, formatosi nel giudizio sul silenzio serbato dall’Amministrazione su un’istanza di aggiornamento del costo di un servizio socio-assistenziale, era stato notificato all’ente e non era stato eseguito.
Il creditore ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’assegnazione di un termine, la fissazione della penalità di mora e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempimento. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina d’ufficio il tema del dissesto finanziario dell’ente. Rileva che l’art. 248, comma 2, del T.U.E.L. paralizza le iniziative esecutive individuali per preservare la par condicio creditorum e che il giudizio di ottemperanza avente ad oggetto la condanna pecuniaria della pubblica amministrazione è equiparabile al giudizio di esecuzione, rientrando così nell’ambito applicativo della norma.
Richiama l’Adunanza Plenaria n. 15 del 2020, secondo cui rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione anche le obbligazioni sorte dopo la dichiarazione di dissesto ma conseguenti a atti e fatti di gestione anteriori. Richiama altresì l’Adunanza Plenaria n. 1 del 2022, che ancora la competenza dell’organo alla riconducibilità cronologica degli atti e fatti all’arco temporale anteriore al 31 dicembre dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio riequilibrato.
Su queste basi il Tribunale verifica il caso concreto. Il dissesto è stato dichiarato con delibera consiliare del 2022; non risulta adottato il rendiconto di gestione dell’organo straordinario. Il fatto generatore del credito per spese, però, è il silenzio serbato dall’ente su un’istanza del gennaio 2025: dunque, un fatto successivo alla dichiarazione di dissesto.
Da ciò la conseguenza: la vicenda non ricade nell’art. 252, comma 4, del T.U.E.L., che limita la competenza dell’organo di liquidazione ai fatti e atti di gestione anteriori. Il ricorso è pertanto ammissibile e fondato. Il titolo risulta non eseguito e l’ente non ha offerto alcuna giustificazione né provato fatti estintivi, con onere che ricadeva su di esso ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ..
Il Tribunale ordina l’ottemperanza nel termine di sessanta giorni, nomina per l’ipotesi di inutile decorso il commissario ad acta e accoglie la domanda di penalità di mora, determinata negli interessi legali sulla somma spettante. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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