Voto numerico esame avvocato non sindacabile nel merito (TAR Lazio n. 3604 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito agli elaborati dell’esame di abilitazione alla professione forense è idoneo a esternare una motivazione congrua, anche in applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, e non è necessario un giudizio discorsivo. I criteri di correzione definiti dalla Commissione centrale presso il Ministero della giustizia sono sufficientemente specifici e pertinenti rispetto al contenuto della prova. Il merito della valutazione della commissione esaminatrice costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta. La pretesa di sostituire il giudizio del candidato a quello della commissione è inammissibile. Non sono sindacabili i tempi di correzione degli elaborati.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla prova scritta dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2024, indetto con decreto del Ministro della giustizia del 24 luglio 2024. La prova si è svolta presso la Corte di Appello di Roma, mentre la correzione è stata demandata alla Corte di Appello di Milano.
L’elaborato di diritto penale ha ricevuto una votazione di 15, inferiore al minimo di 18 richiesto per l’ammissione alla prova orale. Il candidato ha impugnato il verbale di valutazione, l’elenco degli ammessi all’orale e gli atti presupposti, deducendo la mancata ricezione dei criteri di valutazione da parte della sottocommissione, la genericità degli stessi, l’inidoneità del voto numerico a motivare, l’insufficienza dei tempi di correzione e l’irragionevolezza del giudizio, con contestuale domanda risarcitoria. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che i criteri di correzione della sessione 2024 sono stati definiti dalla Commissione centrale nella seduta del 5 dicembre 2024 e recepiti dai Commissari della Corte di Appello di Milano nella riunione plenaria del 13 gennaio 2025, oltre che riportati per esteso nel verbale di ogni seduta e pubblicati sul sito istituzionale. Il richiamo generico non è quindi configurabile.
Quanto alla pretesa genericità dei criteri, il Collegio li ritiene sufficientemente specifici, pertinenti al contenuto della prova e idonei a indirizzare l’attività valutativa, richiamando un precedente della stessa Sezione (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 21 luglio 2025, n. 14389).
Sul voto numerico, la Corte richiama l’art. 49 della legge n. 247/2012, la cui disciplina transitoria è stata da ultimo prorogata dall’art. 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 202/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2025: per la sessione in esame l’esame resta disciplinato dalle norme previgenti del r.d. n. 1578/1933 e del r.d. n. 37/1934. Il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 2017 e la Corte cost. n. 175 del 2011, secondo cui il punteggio esterna, sia pure in modo sintetico, un giudizio di sufficienza o insufficienza variamente graduato.
La Corte richiama poi la sentenza non definitiva del Cons. Stato n. 9734 del 10 dicembre 2025, che in riforma delle pronunce del TAR Lombardia citate dal ricorrente ha escluso che i principi dell’Adunanza Plenaria siano superati da parametri empirici, e la sentenza del C.G.A.R.S. n. 856 del 5 novembre 2025, che ha confermato il medesimo indirizzo per la sessione 2024.
Sul merito valutativo, il Collegio ribadisce che la valutazione della commissione è espressione di ampia discrezionalità tecnica e che il sindacato di legittimità opera solo per travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura o illogicità manifesta. Le deduzioni del ricorrente si risolvono nella inammissibile pretesa di sovrapporre il proprio giudizio a quello della commissione. Non sono sindacabili i tempi di correzione, secondo Cons. Stato, Sez. III, n. 11160 del 21 dicembre 2022. Il rigetto dei motivi di annullamento travolge la domanda risarcitoria, formulata peraltro in termini non specifici. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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