Sopravvenuta rimozione delle opere e improcedibilità del ricorso di primo grado (Cons. Stato n. 10054 del 13.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde di unitarietà per il fatto di essere articolato in gradi distinti. Ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a., la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello, indipendentemente da chi lo abbia proposto, ma anche dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado. Qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La rimozione delle opere oggetto del diniego impugnato, comprovata e non contestata, fa venir meno l’interesse alla relativa domanda di annullamento.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto nel 2017, dal Comune, un atto unico autorizzativo quinquennale per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attività balneare, con prescrizioni di smontaggio stagionale. Alla scadenza del titolo la società ha chiesto il rinnovo e la proroga sino al 31 dicembre 2023, invocando l’art. 10-septies del d.l. n. 21 del 2022, convertito con l. n. 51 del 2022.
Il Comune ha espresso parere negativo e ha rigettato la domanda con provvedimento dirigenziale del 19 aprile 2023. Il TAR Puglia, sede di Bari, ha accolto il ricorso e annullato il diniego con sentenza n. 283 del 6 marzo 2024. Il Comune ha proposto appello. Nel corso del giudizio una società intervenuta ad opponendum ha documentato la rimozione delle opere amovibili, a seguito della cessazione del contratto di affitto d’azienda, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o il sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la rimozione delle opere, per il cui mantenimento annuale era stata formulata la domanda respinta e poi annullata dal TAR, è stata rappresentata e documentata dall’interventrice e confermata in udienza dal difensore del Comune. Tale circostanza, non smentita, determina il venir meno dell’interesse ad impugnare il provvedimento e la conseguente sopravvenuta improcedibilità del ricorso di primo grado.
Il Consiglio di Stato richiama la costante giurisprudenza secondo cui, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), 38 e 85, comma 9, c.p.a., il rapporto processuale non perde di unitarietà per l’articolazione in gradi distinti. La carenza sopravvenuta dell’interesse al ricorso originario travolge l’intera impugnazione, non solo l’appello, e comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, salvo che il vizio infici il solo giudizio di appello. Il precedente richiamato è Cons. St., sez. V, 21 maggio 2024, n. 4487.
La regola processuale opera indipendentemente dal soggetto che ha proposto l’appello: la sopravvenuta carenza di interesse in primo grado produce effetti sull’intero rapporto, anche quando a dolersene sia la parte pubblica appellante e non la ricorrente originaria. Il Collegio non esamina quindi i tre motivi di appello del Comune, assorbiti dalla declaratoria di improcedibilità.
Quanto alle spese, la peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione del doppio grado tra le parti, compresa l’interventrice. Resta a carico della società, che ha spontaneamente rimosso le opere, il contributo unificato del ricorso di primo grado; essa è condannata a rimborsare al Comune il contributo unificato dell’appello. La sentenza è annullata senza rinvio.
Nota della Redazione
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