Inedificabilità assoluta e presunzione di illegittimità delle costruzioni in fascia di rispetto autostradale (Cass. civ. n. 20471 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di inedificabilità assoluta gravante sulle aree comprese nelle fasce di rispetto stradale o autostradale, derivante dall’art. 9 della legge n. 729 del 1961 nonché dal Codice della Strada e dal relativo regolamento attuativo, non trova fondamento nella pianificazione urbanistica ma è imposto da norme pubblicistiche inderogabili, nell’interesse della sicurezza della circolazione. Detto vincolo comporta logicamente una presunzione di illegittimità delle costruzioni ricadenti nella fascia di rispetto, sicché, sul piano probatorio, una volta accertato dall’amministrazione il vincolo, grava sul privato l’onere di dimostrare che la costruzione è stata realizzata in epoca antecedente all’apposizione del vincolo. La società concessionaria dell’autostrada subentra nei poteri e nelle funzioni dell’ente proprietario della strada, ivi inclusa la legittimazione a richiedere la demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze.
Il Fatto
La società concessionaria dell’autostrada Napoli-Salerno convenne in giudizio il proprietario di un fondo limitrofo, chiedendo la demolizione di una tettoia e di un fabbricato realizzati in prossimità della carreggiata, in violazione delle norme che impongono una distanza minima di sessanta metri dalle pertinenze autostradali. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo non assolto l’onere probatorio in ordine all’epoca di realizzazione delle opere. La Corte d’appello di Napoli confermò la decisione, sostenendo che la società attrice avrebbe dovuto provare la posteriorità della costruzione rispetto all’entrata in vigore della disciplina sui vincoli autostradali. La società concessionaria ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea qualificazione della domanda e la violazione delle regole sul riparto dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso in quanto logicamente connessi. Ha innanzitutto ribadito che il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto autostradale, ai sensi dell’art. 41 septies della legge n. 1150 del 1942, come modificato, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende il suolo legalmente inedificabile. Si tratta di un vincolo posto a tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione, non derivante dalla programmazione urbanistica ma direttamente sancito dalla legge.
La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata aveva ritenuto che l’onere di provare l’epoca di realizzazione delle opere gravasse sulla società attrice, sulla base della generica contestazione della parte convenuta circa la preesistenza dei manufatti. Tale impostazione è stata ritenuta errata: la Corte di cassazione ha affermato che, una volta accertata l’esistenza del vincolo di inedificabilità e la collocazione della costruzione all’interno della fascia di rispetto, opera una presunzione di illegittimità dell’opera. Spetta quindi al privato dimostrare che la costruzione è stata realizzata in epoca antecedente all’imposizione del vincolo, trattandosi di un fatto impeditivo dell’accoglimento della domanda.
La Corte ha richiamato il principio espresso dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui incombe sul privato l’onere di dimostrare l’anteriorità della data di realizzazione del manufatto rispetto a quella di apposizione del vincolo, rilevando la piena compatibilità di tale principio con la giurisprudenza di legittimità in materia di prova dei fatti estintivi nell’azione negatoria servitutis. Ha inoltre precisato che la società concessionaria, per l’intera durata della concessione, subentra nei poteri e nelle funzioni spettanti all’ente proprietario della strada, compresa la legittimazione ad agire per la riduzione in pristino.
La Corte ha pertanto accolto il primo e il secondo motivo, dichiarato assorbito il terzo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, enunciando il principio secondo cui il vincolo di inedificabilità assoluta comporta una presunzione di illegittimità delle costruzioni ricadenti nella fascia di rispetto autostradale, con onere del privato di dimostrare la realizzazione in epoca antecedente.
Nota della Redazione
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