Vincolo di territorialità nel servizio NCC non superato dalla sentenza (Cons. Stato n. 6248 del 16.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vincolo di territorialità del servizio di noleggio con conducente non è espunto dall’ordinamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 56 del 2020, che ha dichiarato illegittimo solo l’obbligo di rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro. Il servizio conserva una vocazione locale, che si esprime nei requisiti organizzativi di sede operativa e rimessa nel comune autorizzante e nel requisito funzionale di prestazione prevalentemente in favore della comunità di riferimento. La verifica del rispetto del vincolo non può prescindere dall’accertamento dell’effettivo utilizzo della rimessa. Il suo mancato uso protratto e il sistematico svolgimento dell’attività altrove integrano un inadempimento permanente dei presupposti del titolo, legittimando la revoca-decadenza dell’autorizzazione, distinta dalle sanzioni del ruolo dei conducenti.
Il Fatto
Il Comune di Scansano ha revocato, con distinti provvedimenti del 20 marzo 2024, le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente rilasciate ad alcuni titolari e conferite alle rispettive società. La revoca si fondava sul mancato accesso all’autorimessa dichiarata per un lungo periodo, con conseguente violazione del vincolo di territorialità.
I destinatari hanno impugnato davanti al TAR Toscana, che ha accolto i ricorsi solo per un profilo procedurale: la mancata acquisizione del parere scritto della commissione consultiva comunale. Le altre doglianze sono state respinte o assorbite. I ricorrenti hanno appellato i capi di rigetto e di assorbimento, lamentando in particolare l’insussistenza del vincolo territoriale, la carenza di istruttoria e la sproporzione della sanzione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo degli artt. 3, 8 e 11 della legge n. 21 del 1992 e richiama la propria giurisprudenza consolidata, in particolare Cons. Stato n. 5481 del 2020, n. 1703 del 2021, n. 9567 del 2023, n. 4748 del 2024 e n. 1957 del 2025. Da esse ricava la permanente sussistenza del vincolo di territorialità, strutturale e funzionale, che impone sede e rimessa nel comune autorizzante e lo svolgimento del servizio prevalentemente a favore della comunità locale.
Quanto al richiamo alla Corte costituzionale n. 56 del 2020, la Sezione ne esclude la portata demolitoria: la Consulta ha colpito solo l’aggravio del rientro in rimessa tra un viaggio e l’altro, confermando la dimensione locale del servizio. Il riferimento all’art. 11, comma 4, terzo periodo, l. n. 21 del 1992 non vale a superare il vincolo, riguardando le sole modalità di prelevamento e arrivo a destinazione dell’utente.
La Corte esclude anche il contrasto con la libertà di stabilimento ex art. 49 TFUE: i requisiti di sede e rimessa sono oggettivi, indiscriminatamente applicabili e giustificati da motivi imperativi di interesse generale, tra cui l’equilibrio con il servizio taxi. Analogamente infondata è la censura di inapplicabilità della disciplina alle autorizzazioni anteriori, poiché le norme conformano l’attività e operano sul piano del mantenimento del titolo.
Sul piano istruttorio, il nastro segnaletico apposto a chiusura del cancello per l’intero periodo giugno-agosto 2023, mai rimosso, è ritenuto elemento sufficiente a provare il mancato utilizzo della rimessa, non confutato dagli appellanti. La revoca è qualificata come revoca-decadenza, espressione del potere di verificare la permanenza dei presupposti del titolo in un rapporto di durata, e le violazioni accertate rientrano nella fattispecie dell’art. 31 del regolamento comunale. Quanto al profilo procedurale, la mancata acquisizione del parere obbligatorio integra vizio assorbente delle ulteriori censure di merito. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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