Preavviso di rigetto dovuto anche nelle concessioni demaniali marittime (TAR Liguria n. 507 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dichiara inammissibile l’istanza di concessione demaniale marittima è illegittimo se adottato senza la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990. Il potere esercitato ai sensi dell’art. 36 cod. nav. ha natura ampiamente discrezionale e non integra l’attività vincolata che, sola, consente di omettere il preavviso di rigetto dopo la modifica dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 a opera del d.l. n. 76/2020. La redazione del provvedimento in forma semplificata attiene alla sola motivazione e non autorizza la soppressione delle garanzie partecipative. Il contraddittorio è dovuto anche quando la valutazione investa l’interpretazione delle norme urbanistiche o il possesso dei requisiti soggettivi, perché la regola da applicare si innesta su una situazione di fatto da accertare.
Il Fatto
La ricorrente è comproprietaria, insieme ad altre società di leasing, di un complesso immobiliare dismesso sito in Genova Sestri Ponente. Gli edifici confinano a monte con la linea ferroviaria, cosicché l’accesso carrabile e pedonale può avvenire solo attraverso il demanio marittimo. Un capannone è attraversato dal confine demaniale: una porzione è di proprietà privata, l’altra è demaniale e in precedenza era concessa alla dante causa.
Nel luglio 2023 la ricorrente, autorizzata dalle comproprietarie, ha chiesto la concessione demaniale della porzione pubblica del fabbricato, nell’ottica di una riqualificazione unitaria con la parte privata e del recupero complessivo dell’area. L’Autorità di Sistema Portuale ha dichiarato l’istanza inammissibile: scopo eccentrico rispetto agli usi consentiti, contrasto con la disciplina urbanistica, difetto dei requisiti soggettivi tecnico-funzionali. La ricorrente ha impugnato il diniego deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 36 cod. nav., poi integrando il ricorso con motivi aggiunti avverso il provvedimento che aveva riconosciuto la concessione a un concorrente sul medesimo compendio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il perimetro delle garanzie procedimentali nel caso di provvedimento redatto in forma semplificata. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, osserva che l’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990 disciplina solo una peculiare modalità di stesura della motivazione e non contiene alcun riferimento alla possibilità di omettere la partecipazione quando la domanda risulti manifestamente infondata o inammissibile. Nemmeno gli artt. 10-bis e 13 della stessa legge prevedono tale facoltà.
La difesa dell’Amministrazione, fondata sul carattere vincolato della determinazione, non è condivisa. Il d.l. n. 76/2020, modificando l’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, ha chiarito che l’omissione del preavviso non invalida il provvedimento solo nell’ipotesi di attività vincolata. Nel caso concreto l’art. 36 cod. nav. configura invece un potere ampiamente discrezionale, limitatamente sindacabile dal giudice amministrativo.
Il diniego di concessione è espressione legittima di quel potere quando l’Amministrazione ravvisi un interesse pubblico contrario, purché la decisione negativa sia motivata su elementi concreti emersi da apposita istruttoria e il sindacato resti nei limiti della logicità e della congruenza. L’esercizio del potere richiede dunque il bilanciamento tra interesse privato e interessi pubblici concorrenti.
La censura opera anche per la parte della motivazione che ha negato l’istanza per contrasto con la disciplina urbanistica. Anche a voler ritenere il provvedimento vincolato in parte qua, la destinazione urbanistica dell’area risulta controversa dagli atti. Quando si tratta di individuare e interpretare le norme edilizie e urbanistiche, l’Amministrazione deve rispettare il principio del contraddittorio, poiché la regola si applica a una situazione di fatto da accertare e il contributo dell’interessato previene errori dell’Amministrazione.
Le stesse conclusioni valgono per il difetto dei requisiti soggettivi in capo all’istante. Il vizio procedimentale è assorbente e dispensa dall’esame degli ulteriori motivi, con accoglimento del ricorso introduttivo e annullamento del provvedimento. Quanto ai motivi aggiunti, la dichiarazione di rinuncia della controinteressata, pur priva dei requisiti formali, vale come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e impone la declaratoria di improcedibilità. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.