Violazione di domicilio in immobile non abitato ma non abbandonato (Cass. pen. Sez. VII n. 3324 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato. La dichiarazione di non agibilità dello stabile e la chiusura di porte e persiane non sono sufficienti a dichiarare lo stato di abbandono, né escludono la stabilità del rapporto tra il luogo fisico e la vita privata del titolare del diritto. Non è necessaria la permanenza continuativa nell’immobile, essendo sufficiente un utilizzo stabilmente ricorrente per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne, quali la cura del verde e degli animali domestici.

Il Fatto

La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 26.02.2024, conferma la condanna dell’imputato per il reato di tentato furto in abitazione, di cui agli artt. 56, 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. L’imputato ricorre per cassazione deducendo, con l’unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

La difesa sostiene che l’immobile, dichiarato non agibile e con porte e persiane del piano terra sbarrate, fosse disabitato in modo stabile, con conseguente esclusione della fattispecie contestata. La questione approda in Cassazione per la verifica della nozione di privata dimora.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII dichiara il ricorso manifestamente infondato, perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sull’affermazione di responsabilità, qualificando la tesi difensiva come generica istanza sconfessata dalle più recenti pronunce di legittimità.

La Corte ribadisce il principio consolidato secondo cui integra la nozione di privata dimora l’immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato, richiamando Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Rv. 283421. Nel caso concreto, la dichiarazione di non agibilità dello stabile e la circostanza che la persona offesa avesse sbarrato porte e persiane del piano terra con chiodi e tavole di legno non bastano a dichiarare lo stato di abbandono.

Tali elementi non escludono la stabilità del rapporto che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto, né il fatto che la dimora abbia una concreta connotazione riconducibile alla personalità del titolare, come precisato da Sez. 5, n. 17954 dell’11/06/2020, Rv. 279207.

Non è condivisibile neppure l’ipotesi dell’immobile disabitato in modo stabile: dalla dichiarazione della persona offesa emerge una frequentazione quotidiana del luogo da parte della stessa e dei suoi familiari. Sul punto la Corte richiama il principio secondo cui non è necessaria, per integrare la nozione di privata abitazione, la permanenza continuativa dell’avente diritto, essendo sufficiente un utilizzo stabilmente ricorrente per manifestazioni della vita privata al riparo da intrusioni esterne, quali la cura del verde e degli animali domestici (Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Rv. 277637).

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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