Vishing e bonifico disposto dalla cliente: operazione autorizzata, nessun rimborso (ABF Collegio di Milano n. 498 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le operazioni di pagamento eseguite personalmente dall’utilizzatore dei servizi di pagamento, anche se determinate da un raggiro subito da un terzo ignoto, costituiscono operazioni autorizzate e non rientrano tra quelle non autorizzate dell’art. 10 D. Lgs. n. 11/2010. In tali casi l’intermediario è esonerato dalla prova dell’autenticazione e non è configurabile alcuna responsabilità oggettiva a suo carico, non sussistendo i presupposti della PSD II per il rimborso. Non grava sulla banca alcun obbligo di monitoraggio delle operazioni, dovendosi garantire certezza e celerità dei pagamenti anche nell’interesse dei consumatori.
Il Fatto
La ricorrente ha denunciato di essere stata vittima, il 31 luglio 2025, di una frode informatica riconducibile al fenomeno del vishing: un soggetto qualificatosi telefonicamente come appartenente all’Arma dei Carabinieri l’avrebbe indotta a disporre un bonifico di € 12.000,00 presso la filiale della banca convenuta. La cliente ha quindi disconosciuto l’addebito e chiesto il rimborso della somma, con interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del prelievo.
L’intermediario ha dimostrato la regolare esecuzione dell’operazione, rilevando che il pagamento era stato personalmente e volontariamente disposto dalla ricorrente, sia pure sotto il raggiro del truffatore, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
La questione centrale riguarda la rimborsabilità della somma sottratta mediante un’operazione che la cliente assume disconosciuta. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo applicabile ratione temporis, individuando nel D. Lgs. n. 11/2010, come modificato dal D. Lgs. n. 218/2017 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366, la fonte per valutare sia la regolare autenticazione ed esecuzione dell’operazione sia l’eventuale colpa grave dell’utilizzatore.
Il punto decisivo è che la ricorrente non contesta di aver personalmente eseguito il bonifico sulla base delle istruzioni telefoniche ricevute dal truffatore. Questi, peraltro, non si è mai presentato come operatore dell’intermediario. Ne deriva che, pur in buona fede, la cliente ha dato seguito alle indicazioni del terzo, perfezionando un’operazione che il Collegio qualifica come autorizzata. Un consenso viziato dal raggiro non trasforma l’operazione in non autorizzata ai sensi dell’art. 10 D. Lgs. n. 11/2010: la giurisprudenza territoriale richiamata (Collegio di Milano, Decisioni n. 2419/2025, n. 432/2023 e n. 12726/2022; Collegio di Roma, Decisione n. 8538/2021) conforta questa lettura.
Da ciò consegue che l’intermediario è esonerato dalla prova dell’autenticazione e che non è configurabile una responsabilità oggettiva a suo carico, mancando i presupposti della PSD II per il rimborso (Collegio di Milano, Decisioni n. 638/2025, n. 13472/2023 e n. 15827/2022; Collegio di Bari, Decisione n. 6757/2025). Il Collegio esclude inoltre una responsabilità concorrente del prestatore di servizi di pagamento secondo le norme di diritto comune: l’unico obbligo che grava sull’intermediario è quello di eseguire gli ordini di pagamento impartiti dall’utilizzatore (Collegio di Coordinamento, Decisioni n. 1259/2014 e n. 1260/2014).
Un ulteriore argomento rafforza la conclusione: la documentazione prodotta dalla banca attesta che il personale dello sportello ha ripetutamente chiesto alla cliente informazioni e chiarimenti per approfondire la natura dell’operazione e prevenire possibili truffe. Il Collegio ribadisce infine che in capo all’intermediario non è configurabile alcun obbligo di monitoraggio delle operazioni, poiché la banca non può impedire che i clienti dispongano liberamente delle somme disponibili sul presupposto che ogni operazione anomala sia truffaldina (Collegio di Milano, Decisione n. 6732/2025). Il ricorso è pertanto rigettato integralmente.
Nota della Redazione
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