Truffa trading online, nesso causale e obblighi antiriciclaggio del PSP del beneficiario (ABF Collegio di Milano n. 1860 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La violazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio non fonda di per sé una pretesa risarcitoria del soggetto che abbia disposto il bonifico in favore del conto del beneficiario. Tale normativa persegue finalità di tutela dell’interesse pubblico e la sua inosservanza dà luogo a sanzione amministrativa, non a un diritto al risarcimento. La responsabilità aquiliana del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, anche sotto il profilo della perdita di chance, richiede che l’inadempimento sia causalmente determinante sulla truffa. Quando il pagamento è disposto personalmente dal ricorrente, la corretta identificazione del beneficiario non avrebbe impedito il raggiro. In assenza di elementi che attestino l’anomalia delle operazioni, non sussiste alcun obbligo di impedirne l’esecuzione in capo al PSP del beneficiario.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di essere stato contattato nell’ottobre 2023 da un soggetto qualificatosi consulente di una società operante nel trading online, che gli proponeva un’attività di investimento su piattaforma. Tra novembre 2023 e agosto 2024 egli versava complessivamente € 181.000,00 tramite bonifici in favore dei beneficiari indicati dai consulenti. Solo nell’agosto 2024, al momento del prelievo, apprendeva di essere vittima di una truffa.

Poiché taluni bonifici erano confluiti su conti intrattenuti presso tre intermediari convenuti, il ricorrente ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno, anche in subordine per perdita di chance, deducendo la violazione della disciplina antiriciclaggio da parte delle banche. I tre intermediari resistevano chiedendo il rigetto del ricorso. La materia del contendere veniva rideterminata in otto bonifici per complessivi € 86.000,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da un dato pacifico: le operazioni oggetto del contendere sono state eseguite direttamente dal ricorrente, il quale, caduto vittima del raggiro, ha personalmente disposto il pagamento seguendo le istruzioni del frodatore. Da qui la conseguenza che non può configurarsi una responsabilità oggettiva degli intermediari convenuti, quali prestatori di servizi di pagamento del beneficiario, con effetti anche sul piano degli oneri probatori.

La pretesa risarcitoria si fondava sulla violazione degli obblighi di adeguata verifica in sede di apertura del rapporto e degli obblighi di segnalazione e astensione. Il Collegio non accoglie la domanda nemmeno in questa prospettiva. Anche a voler superare l’orientamento secondo cui l’inosservanza della normativa antiriciclaggio non può far discendere obblighi risarcitori in favore di chi ha disposto il bonifico, poiché la sua ratio è la tutela dell’interesse pubblico, resta decisivo il profilo causale.

Ai fini della prospettata responsabilità aquiliana, anche in termini di perdita di chance, occorrerebbe che il dedotto mancato rispetto delle disposizioni fosse causalmente determinante sulla realizzazione della truffa. Il che non è. Assorbente è il rilievo che, pur eliminando mentalmente l’eventuale condotta inadempiente dell’intermediario presso cui era radicato il conto del beneficiario, la truffa si sarebbe comunque verificata, giacché le operazioni sono state eseguite personalmente dal ricorrente. La corretta identificazione del beneficiario non avrebbe impedito il raggiro. Il Collegio richiama sul punto precedenti delle decisioni n. 12845/24, n. 5446/22, n. 5524/25 e n. 8099.

Né soccorrono gli obblighi di tutela posti a carico degli intermediari a prescindere dalla disciplina antiriciclaggio: in assenza di elementi che attestino l’anomalia delle operazioni disposte dal ricorrente, non scatta alcun obbligo di impedirne l’esecuzione, tanto più quando la domanda è proposta nei confronti del PSP del beneficiario. Rileva infine che tutti i richiami dei bonifici sono stati eseguiti nel settembre 2024, mesi dopo la contabilizzazione, il che di per sé vanifica le chance di recupero.

Le medesime considerazioni conducono al rigetto della domanda subordinata relativa al danno da perdita di chance, peraltro del tutto priva di sostegno probatorio. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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