Vishing con caller ID e bonifico non autorizzato: responsabilità concorrente della banca (ABF Collegio di Roma n. 394 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle frodi di vishing con caller ID, in cui il truffatore contatta il cliente mostrando nel display il numero verde dell’intermediario, sussiste un concorso di colpa tra le parti. All’intermediario si imputa di non aver adottato tutti i presidi idonei a impedire che il truffatore potesse chiamare con un numero riferibile all’istituto; al cliente, la negligenza grave che agevola la truffa. Il danno da operazione di pagamento non autorizzata va pertanto determinato in via equitativa riducendo il ristoro in proporzione al concorso del cliente. La sola allegazione dello screenshot delle chiamate ricevute è sufficiente a integrare l’onere probatorio del ricorrente quanto alla corrispondenza del numero utilizzato con quello del servizio clienti.

Il Fatto

Due coniugi, cointestatari di un conto corrente, vengono contattati il 24.10.2024 da un interlocutore che si presenta come il servizio clienti della banca, mostrando nel display il numero verde dell’istituto. L’uomo dimostra di conoscere informazioni sensibili dei correntisti e prospetta tentativi di accesso fraudolento all’app. Poiché l’applicazione è usata dalla moglie, la chiamata viene dirottata su di lei.

Alla cliente viene chiesto di installare un’ulteriore applicazione di sicurezza, con credenziali inviate dal sedicente operatore. Poco dopo viene eseguito un bonifico istantaneo di euro 29.751,00. I ricorrenti disconoscono l’operazione, imputano alla banca di non aver garantito un adeguato livello di sicurezza e di non aver rilevato l’anomalia dell’importo, e chiedono il rimborso integrale con interessi e rivalutazione. L’intermediario eccepisce il difetto di prova sull’origine del messaggio e sostiene che l’operazione è stata validata con autenticazione forte a due fattori, con credenziali della cliente.

La motivazione del Collegio

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il blocco dei fondi da parte della banca del beneficiario escluderebbe la definitività dello spossessamento, consentendo al cliente di ottenere un sequestro dall’Autorità Giudiziaria. Il Collegio respinge il rilievo: l’oggetto della decisione non può dipendere da eventi futuri, incerti e non rappresentati dalle parti, né assume rilievo la possibile sovrapposizione con provvedimenti giurisdizionali ipotetici, richiamando sul punto Collegio di Roma, decisione n. 158/2025.

Nel merito, i LOG prodotti confermano che accesso e autorizzazione del bonifico sono avvenuti con PIN e OTP generato da Mobile Token. Il Collegio rileva però che dalla denuncia emerge l’installazione di una app di terze parti, senza che sia chiarito se tramite essa sia stato consentito il controllo remoto dell’apparecchio. La circostanza centrale resta la modalità della frode.

La cliente dichiara di aver ricevuto una chiamata apparentemente proveniente dalla banca e produce lo screenshot della schermata, da cui risulta che il numero corrisponde a quello del servizio clienti. Il Collegio qualifica la vicenda come vishing caller ID: ipotesi non dissimile dallo spoofing, in cui il messaggio esca reca il mittente dell’intermediario e si inserisce nella conversazione con i messaggi genuini.

Su questa base il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi territoriali: in simili ipotesi si ravvisa un concorso colposo, imputando all’intermediario di non aver adottato tutti i presidi necessari a impedire che il truffatore chiamasse con il proprio numero (Collegio di Milano, decisione n. 17467/2021), richiedendosi al ricorrente la sola allegazione della lista delle chiamate ricevute (Collegio di Milano, decisione n. 22105/2021). Nello spoofing il concorso di colpa si articola tra la negligenza grave dell’utente e le criticità organizzative del servizio di pagamento (Collegio di Roma, decisione n. 1625/2022).

Il Collegio accerta quindi una responsabilità dell’intermediario, in concorso con il comportamento gravemente negligente della cliente, e liquida equitativamente il danno in euro 15.000,00, accogliendo parzialmente il ricorso. Dispone inoltre il contributo di euro 200,00 alle spese della procedura e il rimborso di euro 20,00 alla parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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