Visto di conformità: iscrizione all’elenco solo dal giorno della comunicazione (Cons. Stato n. 5547 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La comunicazione con cui l’amministrazione finanziaria attesta l’iscrizione del professionista nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità “a decorrere” da una certa data respinge implicitamente la domanda di iscrizione per il periodo anteriore, in conformità all’art. 21 d.m. n. 164/1999, che impone alla comunicazione carattere preventivo. Non impugnata tempestivamente, la reiezione si consolida e preclude la pretesa retroattiva. La successiva nota che ribadisca la decorrenza già indicata non integra né una tardiva pronuncia sull’istanza né un atto di autotutela, ma una mera conferma, e non lede alcun legittimo affidamento del professionista, consapevole sin dall’origine della mancata iscrizione per il periodo pregresso.

Il Fatto

Un dottore commercialista chiede all’Agenzia delle entrate, per regolarizzare la propria posizione pregressa, l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità a decorrere dal 2017. L’amministrazione comunica l’avvenuta iscrizione “a decorrere dal 18 marzo 2019”.

Nel 2020 il professionista è sospeso in via cautelare e poi cancellato dall’elenco per ragioni diverse, legate a una esposizione debitoria personale. Nel dicembre 2023 una società cliente lo informa di avere ricevuto atti di recupero per indebita compensazione di crediti IVA relativi al 2017 e 2018, perché i visti erano stati apposti da un professionista non iscritto per quelle annualità. Il professionista ricorre al TAR Puglia e, dopo una nota del marzo 2024 che ribadisce la decorrenza dell’iscrizione, impugna con motivi aggiunti. Il TAR dichiara improcedibile il ricorso introduttivo, respinge i motivi aggiunti e declina la giurisdizione sugli atti di recupero. Propone appello il professionista.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Consiglio di Stato accoglie l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze. Richiamando la giurisprudenza tributaria e amministrativa, rileva che, per effetto del trasferimento alle Agenzie fiscali di rapporti, poteri e competenze, unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle entrate. Nel caso concreto tutti gli atti impugnati sono stati adottati da quest’ultima.

Il Collegio rileva poi che l’appellante non ha impugnato con specifici motivi il capo della sentenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda di annullamento degli atti di recupero: tale capo è passato in giudicato.

Nel merito, superato l’esame del primo motivo, la Corte esclude che la nota del 5 aprile 2019 abbia accolto la domanda di iscrizione anche per il periodo anteriore al 18 marzo 2019. La comunicazione indica in modo inequivoco la decorrenza dell’iscrizione e dunque respinge la domanda per il periodo precedente. L’assenza di retroattività è conforme all’art. 21 d.m. n. 164/1999, che richiede la comunicazione preventiva per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto.

Da qui la conseguenza decisiva: l’interessato, per ottenere l’iscrizione retroattiva, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la nota, facendo valere i vizi sostanziali e formali non più deducibili in giudizio. Dalla mancata impugnazione deriva il consolidamento della reiezione. La nota del 2024, con cui l’amministrazione ha ribadito la decorrenza, non è né una tardiva pronuncia sull’istanza né un atto di riesame, ma una mera conferma: non vi è violazione delle garanzie procedimentali né lesione dell’affidamento.

Quanto all’affidamento, il professionista, già dall’aprile 2019, era consapevole di essere iscritto solo per il periodo successivo al 18 marzo 2019. I visti oggetto degli atti di recupero sono stati apposti tra il 2017 e il 18 marzo 2019, quando egli sapeva della mancata iscrizione, tanto da presentare domanda di regolarizzazione: nessun affidamento meritevole di tutela. Irrilevanti, infine, le vicende di sospensione e cancellazione, originate da altre violazioni e prive di incidenza sulla decorrenza. L’appello è respinto, con conferma delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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