Motivazione apparente del riesame cautelare e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 10010 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta dal vizio di motivazione apparente, e va pertanto annullata con rinvio, l’ordinanza del tribunale del riesame che fondi il rigetto dell’appello cautelare sulla posizione processuale di un soggetto diverso dall’indagato. Il vizio ricorre quando il ragionamento del giudice sia del tutto avulso dalle risultanze processuali o si avvalga di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, sì da risultare soltanto fittizio e sostanzialmente inesistente. La motivazione apparente è configurabile anche quando il provvedimento richiami erroneamente contestazioni e imputazioni provvisorie ascritte ad altri, così sostituendo alla verifica delle doglianze difensive una ricostruzione estranea al thema decidendum.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen., presentava istanza di sostituzione della misura con gli arresti domiciliari. Il Tribunale di Catania, con provvedimento del 18 luglio 2024, rigettava l’istanza; il Tribunale del riesame, investito dell’appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., confermava il rigetto con ordinanza del 07/10/2024, escludendo carattere di novità alle sopravvenute dichiarazioni dibattimentali richiamate dalla difesa.
Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di apparenza della motivazione in punto di disamina delle censure difensive.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e ne dichiara la fondatezza. Il Collegio rileva che la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta interamente strutturata sulla posizione processuale di un altro coindagato. Tale evenienza, pur se il Procuratore generale l’aveva ricondotta a mero refuso, integra il vizio di motivazione apparente.
La Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui il vizio è ravvisabile quando la motivazione sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa. In tali casi il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione è soltanto fittizio e, perciò, sostanzialmente inesistente. Vengono citati sul punto Sez. 5 n. 9677 del 2015 e Sez. 6 n. 6839 del 1999.
Il Collegio non trascura che l’ordinanza aveva evocato il giudicato cautelare, la fase ancora iniziale dell’istruttoria dibattimentale e l’irrilevanza del mero decorso del tempo, indicando il quadro indiziario in una provvista compendiata nella C.n.r. dei carabinieri di Siracusa del 3 aprile 2023. Tuttavia, nel dettagliare tali risultanze per replicare alle doglianze difensive, il Tribunale ha, quanto al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., erroneamente richiamato un inesistente gruppo di appartenenza del ricorrente, mentre, quanto ai reati di estorsione, ha impropriamente fatto riferimento a imputazioni provvisorie riferite a fatti e a persona offesa diversi da quelli contestati.
La sostituzione della posizione processuale e delle contestazioni rende il percorso argomentativo avulso dalle risultanze e dalle censure, con conseguente annullamento dell’ordinanza impugnata e rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catania competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. La cancelleria provvede agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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