Visto di ingresso per studio e sindacato sul rischio migratorio (TAR Lazio n. 2722 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio la discrezionalità amministrativa è particolarmente lata e il diniego è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per macroscopiche abnormità logiche, manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il bene giuridico protetto in via primaria non è l’interesse del richiedente all’ingresso, ma quello della Repubblica italiana di prevenire il rischio migratorio. Il fattore ostativo deve desumersi da elementi obiettivi, indicativi sul piano inferenziale di una ragionevole possibilità di abuso del titolo, e non da una ricostruzione meramente ipotetica delle intenzioni del richiedente. Il colloquio consolare e la verbalizzazione in contraddittorio costituiscono buona prassi procedimentale, funzionale a un effettivo contraddittorio sull’incarto.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino congolese, ha chiesto al Consolato d’Italia a Brazzaville il visto di ingresso per motivi di studio universitario, essendosi iscritto a un corso di laurea presso l’Università del Piemonte Orientale, con l’obiettivo dichiarato di insegnare la lingua italiana nel paese di origine. La Sede diplomatica ha notificato un preavviso di rigetto, fondato sulla mancanza di adeguati mezzi economici di sostentamento e sull’impossibilità di stabilire con certezza l’intenzione di lasciare il territorio degli Stati membri prima della scadenza del visto.
Dopo le osservazioni e i documenti presentati, il diniego è stato confermato dal provvedimento impugnato. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, depositando una relazione della Sede diplomatica. Il Collegio, con ordinanza n. 852/2025, aveva disposto il riesame dell’istanza sotto il profilo della carente motivazione per relationem e della rivalutazione della provvista economica. All’esito del riesame è stato emesso un nuovo diniego, impugnato con ricorso per motivi aggiunti iscritto per errore materiale come autonomo ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente disposto la riunione dei due ricorsi, attesa la sostanza di motivi aggiunti del secondo, e ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, poiché il provvedimento con esso impugnato è stato superato dal successivo atto del 12.03.2025.
Nel merito il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto. Quanto ai profili procedimentali, il Tribunale ha ribadito che la sottoposizione del richiedente a colloquio consolare rientra nelle prerogative della Sede diplomatica e costituisce buona prassi per realizzare un contraddittorio effettivo. La verbalizzazione del colloquio rinnovato è risultata esaustiva, con sottoscrizione del verbale previa revisione dei contenuti in contraddittorio, e il preavviso di diniego è stato correttamente notificato, rafforzando ulteriormente il contraddittorio.
Sul piano motivazionale, il Collegio ha ritenuto la motivazione, pur sintetica, idonea a dare conto dell’iter logico-giuridico seguito, contenendo gli elementi necessari e sufficienti a evidenziare in modo non equivoco la ragione del diniego, consistente nella ritenuta sussistenza del rischio migratorio.
Il Tribunale ha richiamato i corollari interpretativi elaborati dalla giurisprudenza amministrativa, tra cui Cons. Stato sez. IV n. 6276 del 2023 e Cons. Stato, Parere, n. 369 del 2018, nonché Cons. Stato, Ordinanza n. 535 del 2025, secondo cui il fattore ostativo deve fondarsi su elementi obiettivi e non su ricostruzioni meramente ipotetiche delle intenzioni del richiedente.
Nel caso concreto, la Sede diplomatica ha desunto il rischio da indici fattuali sottoposti più volte a contraddittorio: la conoscenza superficiale del corso di studio prescelto, la cesura temporale tra la conclusione del precedente ciclo di studi e la decisione di riprenderli in Italia, la non piena coerenza tra formazione secondaria e percorso universitario ambìto, l’assenza di solidi legami con il paese d’origine e la precarietà occupazionale della zia sponsor, risultata in aspettativa. Tali elementi, secondo il Collegio, non consentono di affermare l’irragionevolezza del diniego, escludendo i dedotti vizi di violazione di legge e eccesso di potere. Le spese di giudizio sono state compensate.
Nota della Redazione
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