Carta docente: il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 411 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che ha condannato il Ministero ad accreditare il beneficio della Carta elettronica del docente, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e, per il caso di persistente inottemperanza, nomina sin da ora un commissario ad acta. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte) ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere invece respinta, ricorrendo le «altre ragioni ostative», qualora l’esecuzione implichi un procedimento complesso e articolato, il cui ritardo sia riconducibile alla eccezionale mole di contenzioso seriale e il beneficio non configuri un mezzo di sostentamento.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinnanzi al TAR Sardegna ex artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli la somma di euro 1.000,00 a titolo di Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, notificata in data 29.08.2025, era passata in giudicato, ma l’Amministrazione non aveva dato seguito all’adempimento, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’inutile decorso del termine di legge dalla notifica del titolo esecutivo e la mancata esecuzione della sentenza. Ha pertanto disposto la condanna del Ministero a dare piena esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni, riconoscendo il beneficio della carta elettronica. Per il caso di persistente inottemperanza, ha nominato sin da ora un commissario ad acta, individuato nel Responsabile pro tempore della Direzione Generale competente, con facoltà di delega anche a livello territoriale.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della astreinte, la Corte l’ha respinta. Pur richiamando l’assenza di preclusioni astratte all’applicazione dell’istituto verso l’Amministrazione, ha valorizzato il limite delle «altre ragioni ostative» di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2014.
Nel caso di specie, tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento di attivazione della Carta, che coinvolge una pluralità di soggetti, e nella eccezionale mole di contenzioso seriale. Infine, la natura del beneficio, non configurandosi come mezzo di sostentamento, ha ulteriormente giustificato il diniego della misura coercitiva. Le spese sono state poste a carico del Ministero, ma ridotte alla somma di euro 400,00, avuto riguardo alla natura seriale del contenzioso e alla standardizzazione dell’attività difensiva.
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Nota della Redazione
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