Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto riscontro all’accesso civico generalizzato (TAR Sardegna n. 319 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., nel giudizio promosso avverso il silenzio-serbinato sull’istanza di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, quando l’amministrazione, ancorché in termini negativi, abbia riscontrato la richiesta e la ricorrente concordi sull’esito. La sopravvenuta adozione del provvedimento di riscontro, anche se di diniego, priva di interesse la prosecuzione del giudizio sull’obbligo di provvedere. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza virtuale e può essere posta a carico dell’amministrazione che abbia tenuto un comportamento tale da rendere necessario il ricorso, pur nella contenuta misura di legge.
Il Fatto
La ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Alghero e dall’Azienda Speciale Parco di Porto Conte sull’istanza di accesso civico generalizzato presentata il 1° ottobre 2025, ex art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013, chiedendo la condanna delle amministrazioni a consentire l’accesso ai documenti richiesti. Nel corso del giudizio, il Comune riscontrava la richiesta in data 2 dicembre 2025, sebbene in termini negativi, mentre l’Azienda Speciale produceva, il 14 gennaio 2026, atti ritenuti dalla ricorrente satisfattivi.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha rilevato che il Comune di Alghero, con memoria di costituzione e in sede di camera di consiglio, aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, avendo riscontrato la richiesta di accesso, ancorché in termini negativi. Anche l’Azienda Speciale Parco di Porto Conte aveva prodotto documenti che la ricorrente aveva valutato satisfattivi.
La ricorrente stessa, con memoria depositata e all’udienza camerale, aveva concordato sulla declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedendo la vittoria delle spese di lite. La Corte ha quindi ritenuto di conformarsi alle richieste delle parti, dichiarando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la condanna in solido tra il Comune e l’Azienda Speciale, nella contenuta misura di cui al dispositivo, valorizzando il comportamento processuale delle amministrazioni che, riscontrando solo dopo la proposizione del ricorso, avevano reso necessario l’intervento giurisdizionale. Tale statuizione, pur non integrale, riconosce il principio secondo cui l’avvenuto riscontro sopravvenuto non esclude la valutazione sulla condotta tenuta dall’amministrazione prima del giudizio.
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Nota della Redazione
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