Procedura abilitativa semplificata e silenzio-assenso per impianti da fonti rinnovabili: onere di controdedurre in conferenza di servizi (TAR Molise n. 162 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di procedura abilitativa semplificata per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, condizionata all’acquisizione di atti di assenso di amministrazioni diverse da quella comunale, è disciplinata dall’art. 6, comma 5, del D.Lgs. n. 28/2011, con conseguente sospensione del termine di trenta giorni e convocazione della conferenza di servizi, restando esclusa la formazione del titolo per silentium ai sensi del comma 4 dello stesso articolo. La pubblicazione della dichiarazione sul Bollettino Ufficiale Regionale, ex art. 6, comma 7-bis, presuppone l’avvenuta formazione del titolo tacito e non può sortire alcun effetto abilitante in assenza di tale presupposto. Il diniego conclusivo della conferenza di servizi è adeguatamente motivato quando l’interessato, pur posto in condizione di controdedurre, ometta di formulare osservazioni specifiche avverso i rilievi ostativi delle amministrazioni competenti, limitandosi ad affermare l’avvenuto perfezionamento del titolo.
Il Fatto
Una società presentava al SUAP provinciale una P.A.S. per la realizzazione di un impianto di biometano alimentato da biomasse agricole, dichiarando espressamente di richiedere l’acquisizione degli atti di assenso necessari. Il procedimento, più volte integrato, sfociava nella convocazione di una conferenza di servizi.
Avendo ritenuto formato il titolo per silentium, la società provvedeva alla pubblicazione della dichiarazione sul Bollettino Ufficiale Regionale e alla voltura in favore di una società di scopo. Il SUAP, tuttavia, adottava un diniego espresso fondato sulla mancata dimostrazione della distanza minima da un insediamento avicolo e sull’impossibilità per i Vigili del Fuoco di svolgere le valutazioni di competenza. Il Comune respingeva altresì la domanda di voltura. Le società impugnavano i provvedimenti, chiedendone l’annullamento e il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso il primo motivo, incentrato sulla formazione del titolo tacito ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2011. La domanda di P.A.S. risultava, infatti, condizionata ad atti di assenso di amministrazioni diverse da quella comunale, con conseguente applicazione del comma 5 del medesimo articolo, che impone la convocazione della conferenza di servizi e la sospensione del termine fino all’acquisizione degli assensi o alla determinazione conclusiva.
Quanto alla pubblicazione sul B.U.R.M., la Corte ha precisato che l’art. 6, comma 7-bis, presuppone la già avvenuta formazione del titolo per silentium, nella specie mai verificatasi. Il procedimento risultava ancora in corso alla data della pubblicazione, essendo stata disposta una nuova convocazione della conferenza di servizi, non specificamente impugnata.
Il secondo motivo è stato respinto rilevando l’adeguatezza motivazionale del diniego. L’interessata, in sede di conferenza, si era limitata a ribadire la tesi del perfezionamento del titolo, omettendo di controdedurre sui rilievi concernenti la distanza minima di 500 metri dall’allevamento avicolo e la documentazione antincendio. Le censure articolate solo in giudizio non potevano essere imputate all’Amministrazione come deficit istruttorio.
Il terzo motivo, fondato su mere ragioni di illegittimità derivata, è stato conseguenzialmente respinto. Accertata la legittimità dell’azione amministrativa, il Collegio ha escluso la configurabilità del diritto al risarcimento del danno, compensando le spese di lite.
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Nota della Redazione
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