Debitore delle prestazioni sanitarie è l’ente incaricato del pagamento, non l’ASL (Cass. civ. Sez. 1 n. 19454 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti tra strutture private e servizio sanitario nazionale, l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo è l’unico soggetto passivo dell’azione di adempimento per le obbligazioni sorte successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 324/1993, ai sensi dell’art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993, e non l’azienda sanitaria locale che ha autorizzato la prestazione. L’identificazione dell’ente incaricato del pagamento va compiuta con riferimento alla normativa regionale ratione temporis vigente. L’eccezione di compensazione non vale di per sé a radicare la legittimazione passiva dell’ente che la solleva, né a conferire natura confessoria alla medesima, quando la contestazione concerna l’altrui titolarità del rapporto. È onere del creditore dimostrare a quale soggetto siano state trasferite le passività dell’ente disciolto, in caso di successione di funzioni.
Il Fatto
Una casa di cura conveniva in giudizio la ASL per ottenere il pagamento del saldo di prestazioni sanitarie rese nel biennio 2007-2008. L’azienda sanitaria resisteva, eccependo in compensazione un proprio controcredito restitutorio e, in via preliminare, la carenza di titolarità passiva del rapporto, sostenendo che il debitore fosse la Finanziaria regionale abruzzese.
Il tribunale rigettava la domanda. La corte d’appello, confermando tale esito, escludeva che la normativa vigente al 1° gennaio 2009 avesse previsto un fenomeno successorio tra la finanziaria e le ASL, ritenendo che fosse onere della struttura creditrice dimostrare l’avvenuto trasferimento delle relative funzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi, dichiara il ricorso inammissibile, ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., per conformità della sentenza impugnata alla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Il principio affermato è nel senso che, per le obbligazioni sorte dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 324/1993, “debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento” è l’ente incaricato del pagamento del corrispettivo, e non l’unità sanitaria locale competente. La disposizione si applica anche dopo la riforma del d.lgs. n. 502/1992, con riferimento alle prestazioni autorizzate dalle ASL.
Quanto all’identificazione dell’ente incaricato, la Corte valorizza la legge regionale abruzzese n. 146/1996, art. 38, nel testo modificato dall’art. 122 della legge regionale n. 15/2004, che individuava nella F.I.R.A. S.p.A. l’ente competente al pagamento dei debiti verso le strutture private. La successiva sospensione e soppressione delle relative funzioni non determina un subentro automatico delle ASL, gravando sul creditore l’onere di provare l’ente subentrante.
La Corte esclude, altresì, che l’eccezione di compensazione possa assumere valore confessorio, atteso che l’ASL ben può contestare le prestazioni senza con ciò riconoscere la propria legittimazione passiva. Neppure l’interpretazione dei contratti, in quanto incensurabilmente operata dal giudice di merito, può essere rivista in sede di legittimità.
Il terzo motivo, concernente le spese, è parimenti inammissibile, non contenendo alcuna effettiva impugnazione. La ricorrente è condannata alla rifusione delle spese e al pagamento delle sanzioni di cui all’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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