Concorso straordinario docenti: illegittima l’esclusione per difetto di 2 CFU (TAR Lombardia n. 2415 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso straordinario per il reclutamento del personale docente, è illegittima l’esclusione del candidato fondata sul difetto del titolo di accesso quando l’amministrazione, in forza di plurimi provvedimenti adottati negli anni precedenti, abbia ammesso il medesimo soggetto a stipulare contratti di docenza a termine nella stessa classe di concorso. Tale condotta ingenera un legittimo affidamento sulla validità del titolo, che l’amministrazione non può obliterare con il provvedimento di esclusione. L’affidamento è incolpevole quando non risulti che le pregresse determinazioni siano state sviate da dichiarazioni non veritiere del candidato. Il principio di imparzialità e buon andamento impone di valutare l’esclusione anche alla luce dell’interesse pubblico alla stabilizzazione del precariato, che la procedura straordinaria persegue.
Il Fatto
Il candidato impugna il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato l’elenco dei candidati esclusi dalla procedura concorsuale straordinaria, bandita con i decreti dipartimentali del 2020 per la classe di concorso AC25. L’esclusione è motivata dalla mancanza di idoneo titolo di accesso ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del bando. Il ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento e della graduatoria finale, nella parte in cui non lo include con il punteggio di spettanza.
Il candidato è in possesso di una laurea di primo livello in Lettere e di una laurea specialistica in Lingue e Letterature Europee e Panamericane. Ha svolto attività di docenza nella classe di concorso per cui è causa sin dall’anno scolastico 2011/2012, in forza di una serie di contratti a termine stipulati con vari istituti scolastici.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’unico motivo di ricorso, incentrato sull’eccesso di potere e sul contrasto tra provvedimenti amministrativi aventi il medesimo oggetto, ossia l’accertamento dei titoli di accesso sulla classe di concorso AC25. La questione giuridica centrale riguarda la rilevanza del legittimo affidamento maturato dal candidato rispetto al formale difetto del titolo di studio richiesto dal bando.
Il bando richiedeva il possesso congiunto di tre requisiti: almeno tre annualità di servizio, almeno un anno nella specifica classe di concorso e il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 59/2017, coerente con la classe richiesta. L’accesso all’insegnamento nella classe A25 con la laurea LS 42 richiede, per il D.M. n. 259/2017, almeno 12 crediti nei settori L-LIN/01 o L-LIN/02.
In sede di verifica l’amministrazione ha accertato che nel piano di studi del ricorrente risultavano solo 10 CFU nei settori richiesti, invece dei 12 necessari. Il difetto di 2 CFU ha quindi fondato l’esclusione.
Il Tribunale ritiene però che il provvedimento violi il principio di affidamento, ingenerato dalla costante prassi dell’amministrazione che, per molte annualità precedenti e consecutive, aveva ammesso il ricorrente alla stipula di contratti di docenza a termine per il medesimo insegnamento. La giurisprudenza amministrativa, con riferimento a procedure straordinarie analoghe, afferma l’illegittimità dell’esclusione per mancanza del titolo quando il candidato abbia maturato un affidamento incolpevole sulla validità del proprio titolo.
Il Collegio richiama TAR Lazio, sez. III-bis, n. 23180 del 20.12.2024, Cons. Stato, sez. VII, n. 9488/2023 e TAR Liguria, sez. I, n. 991/2022. L’affidamento è incolpevole, non risultando che le determinazioni dell’amministrazione siano state sviate da documenti o dichiarazioni non veritiere del ricorrente.
L’esclusione di una candidata docente precaria da anni, condizione maturata in forza dei plurimi provvedimenti favorevoli della stessa amministrazione, determinerebbe un pregiudizio irragionevole non solo per la sfera privata, ma anche per l’interesse pubblico sotteso al concorso straordinario, finalizzato a contrastare il precariato mediante la stabilizzazione del personale in possesso delle necessarie competenze. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati. Le spese di lite sono integralmente compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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