Decadenza dagli incentivi fotovoltaici illegittima per impianto in edilizia libera (TAR Lazio n. 610 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il GSE non può dichiarare la decadenza dalle tariffe incentivanti per la mancanza di un titolo edilizio allorché l’impianto fotovoltaico, per potenza e caratteristiche installative, ricada nell’attività edilizia libera ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 380/2001 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 115/2008. La comunicazione di inizio lavori non è titolo edilizio, ma mero adempimento amministrativo, la cui omissione è sanzionabile solo in via pecuniaria e non compromette la legittimità dell’opera. Ne consegue che il potere di verifica e decadenza esercitato sul presupposto dell’assenza di un titolo non dovuto è illegittimo, non potendo la carenza di un atto superfluo travolgere il rapporto incentivante.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato ricorso per l’annullamento del provvedimento con cui il GSE, all’esito di un controllo documentale, gli ha comunicato la decadenza dalle tariffe incentivanti di cui al D.M. 6 agosto 2010, per un impianto fotovoltaico di potenza pari a 4,14 kW. La decadenza si fondava essenzialmente sulla falsità della CIL recante timbro, firma e data di acquisizione del Comune, asseritamente trasmessa dal soggetto responsabile.

Il ricorrente ha impugnato anche il provvedimento di avvio del procedimento. Il GSE e i Ministeri competenti si sono costituiti contestando le censure. Il ricorso è stato trattato all’udienza del 9 gennaio 2026 e spedito in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie congiuntamente il primo e il terzo motivo, ritenendoli collegati. La questione centrale riguarda la qualificazione dell’opera: l’impianto installato non richiede permessi o autorizzazioni, ricadendo nell’attività edilizia libera.

Il Tribunale richiama l’art. 6 del d.lgs. n. 380/2001 e l’art. 11 del d.lgs. n. 115/2008, che riconducono l’installazione di impianti fotovoltaici a servizio degli edifici, con determinate caratteristiche, all’edilizia libera. Il punto 12.1 delle Linee guida del D.M. 10 settembre 2010, adottate in attuazione dell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387/2003, conferma tale inquadramento per gli impianti aderenti o integrati nei tetti, con la stessa inclinazione e orientamento della falda e che non modificano la sagoma. L’impianto in esame, complanare alle falde, vi rientra.

Il Collegio osserva che il Comune non ha rilevato alcuna pratica relativa all’impianto e che non è stata provata la falsità della CIL. Tale circostanza, però, non contraddice l’inquadramento nell’edilizia libera. Il GSE ha ricavato l’insussistenza del titolo autorizzativo dall’assenza di una pratica comunale, ma tale ragionamento è errato: per questa tipologia di impianti il titolo non è dovuto.

Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, II, n. 7620/2024), secondo cui la comunicazione di inizio lavori non è qualificabile come titolo edilizio. Essa costituisce un adempimento amministrativo la cui omissione non compromette la legittimità delle opere realizzate ed è sanzionabile solo con sanzione pecuniaria.

Quanto al quinto motivo, il Collegio lo ritiene fondato: il Gestore non ha valutato la non necessità del titolo edilizio ai fini dell’installazione e degli incentivi. Il secondo e il quarto motivo restano assorbiti. Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento impugnato annullato, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *