Ottemperanza al giudicato urbanistico e obbligo di stipula della convenzione (TAR Lazio n. 245 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che, annullando il diniego della conferenza di servizi, riconosce la pretesa sostanziale del privato alla realizzazione del progetto edilizio, non si esaurisce in una componente caducatoria autoesecutiva, ma contiene un vincolo conformativo della successiva attività amministrativa. L’Amministrazione è tenuta a dare esecuzione alla pronuncia con correttezza e buona fede, astenendosi da comportamenti elusivi e formalistici che frustrino la legittima aspettativa del ricorrente. La previa sottoscrizione della convenzione urbanistica costituisce presupposto del rilascio del permesso di costruire, con la conseguenza che la documentazione necessaria al titolo edilizio può essere richiesta e valutata solo dopo la stipula. Il giudice dell’ottemperanza ordina all’ente di procedere alla stipula entro un termine perentorio e nomina, per l’ipotesi di inerzia, il commissario ad acta.

Il Fatto

Una società ha presentato al Comune un progetto edilizio di ampliamento con cambio di destinazione ad uso residenziale, chiedendo il permesso di costruire ai sensi dell’art. 3-ter, comma 1, della l.r. Lazio n. 21/2009. La conferenza di servizi si è espressa negativamente; il diniego è stato annullato con sentenza del TAR, passata in giudicato.

A fronte dell’inerzia dell’ente, la società ha agito in ottemperanza ottenendo una seconda pronuncia che ordinava di concludere il procedimento. Il Comune ha riconvocato la conferenza, che si è espressa positivamente, e il Consiglio comunale ha approvato lo schema di convenzione urbanistica. La stipula, però, non è mai seguita, nonostante le diffide. La società ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza delle due sentenze e, in via gradata, per la declaratoria del silenzio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica in principalità l’azione come ottemperanza al giudicato. La società non ha fatto valere l’obbligo di concludere il procedimento con un qualsivoglia provvedimento espresso ex art. 2 della l. n. 241/1990, bensì l’obbligo di compiere un’attività già predeterminata dal giudicato formatosi sulle pronunce del TAR.

Il giudicato ottemperando ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la disciplina premiale e, quindi, la pretesa sostanziale al bene della vita. Da ciò deriva un vincolo conformativo: il Comune avrebbe dovuto eseguire la pronuncia con correttezza e buona fede, evitando comportamenti elusivi e formalistici (richiamate Ad. Plen. n. 2/2013 e Cons. St. n. 1321/2019).

Nel merito, le giustificazioni dell’ente risultano inconsistenti. La disponibilità dei terreni si è comprovata dal 28 giugno 2023; la cessione delle aree è contestuale alla stipula e non adempimento preliminare. Il permesso di costruire e la relativa documentazione non precedono ma seguono la convenzione, presupponendo la stipula (richiamate TAR Bari n. 1529/2022 e TAR Basilicata n. 1071/2016).

L’ente ha poi trasformato l’approvazione del progetto esecutivo — non condizionante secondo la convenzione — in mezzo per procrastinare la stipula. La società ha sempre risposto alle richieste integrative, da ultimo con produzioni del 13 agosto 2025 e del 20 e 29 ottobre 2025, rimaste senza riscontro. La condotta del Comune è dunque dilatoria e formalistica.

Il ricorso è accolto. È ordinato all’ente di stipulare la convenzione e rilasciare il titolo edilizio entro novanta giorni; in caso di perdurante inerzia è nominato commissario ad acta il Prefetto di Latina, con ulteriore termine di novanta giorni e compenso di euro 2.000,00 a carico del Comune. Le spese sono liquidate in euro 6.000,00, oltre oneri e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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