Fissazione immediata del merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. per la SCIA natatoria (TAR Puglia n. 319 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il tribunale amministrativo, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., può omettere ogni valutazione in ordine al fumus boni juris e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di merito, allorché le questioni di diritto sollevate richiedano approfondimenti istruttori o interpretativi non compatibili con la fase incidentale. Il requisito del periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio dedotto abbia natura meramente economica e sia, pertanto, suscettibile di successiva riparazione per equivalente con la decisione di merito. La trattazione congiunta della domanda cautelare e del giudizio di merito, con fissazione di udienza prossima, realizza una tutela effettiva ed adeguata degli interessi del ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una struttura ricettiva, aveva presentato istanza cautelare avverso la diffida dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, che ne aveva vietato l’utilizzo dell’impianto natatorio sino alla produzione di una nuova comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 20 L.R. Puglia n. 35/2008. L’ASL aveva contestato la non conformità della SCIA già presentata, sostenendo la necessità di attivare nuovamente il procedimento informatico tramite il portale impresainungiorno.it. La società aveva impugnato anche le successive comunicazioni del Comune di Ostuni, che avevano recepito la posizione dell’ente sanitario, nonché una nota di chiarimenti applicativi dell’ASL, indirizzata ai comuni della provincia.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza di Lecce, ha preliminarmente rilevato che le questioni di merito poste dal ricorso involgono la corretta interpretazione e applicazione della legge regionale pugliese n. 35/2008 alla fattispecie dedotta in giudizio. Tale complessità ermeneutica ha indotto il collegio a non pronunciarsi sul fumus boni juris, riservando ogni valutazione alla sede di merito. Sul piano cautelare, il tribunale ha escluso la sussistenza del requisito del periculum in mora, qualificando il pregiudizio rappresentato come meramente patrimoniale e privo dei caratteri della gravità e dell’irreparabilità.

La decisione si fonda sul meccanismo processuale di cui all’art. 55, comma 10, c.p.a., che consente al giudice amministrativo di definire anticipatamente il giudizio, fissando con priorità l’udienza di trattazione del merito, quando la controversia richieda approfondimenti non compatibili con la cognizione sommaria propria della fase cautelare. La sollecita definizione del giudizio di merito, fissata all’udienza pubblica del 23 marzo 2027, è stata ritenuta idonea a soddisfare adeguatamente le esigenze di tutela della parte ricorrente.

Il pregiudizio di natura economica, in quanto potenzialmente ristorabile per equivalente in esito al giudizio di merito, non integra i presupposti della gravità ed irreparabilità richiesti dall’ordinamento per l’accoglimento dell’istanza cautelare. Il collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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