Decreto Galloni illegittimo per omessa intesa, annullate le soppressioni dei posteggi (TAR Lazio n. 14714 del 09.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto del Ministero per i beni e le attività culturali che vieta l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle aree di valore culturale della Capitale è illegittimo, ove contestato in giudizio, per omesso raggiungimento dell’intesa con la Regione, imposta dal principio di leale collaborazione nei casi di concorrenza di competenze statali e regionali. Gli atti comunali di pianificazione che recepiscono quel vincolo come non derogabile sono annullati in parte qua, perché l’amministrazione non ha esercitato un autonomo apprezzamento ma si è uniformata a un obbligo ritenuto proveniente da altra fonte. È legittima, invece, la scelta di sottoporre a gara le concessioni dei posteggi a rotazione, non essendo applicabile il rinnovo automatico previsto dalla normativa invocata dagli esercenti.
Il Fatto
I ricorrenti sono operatori del commercio su area pubblica, titolari di posteggi assegnati a turno nell’ambito delle rotazioni istituite con delibere della Giunta municipale del 1988 e del 1989, collocati anche nel territorio del I Municipio della Capitale. Con il ricorso hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione, della deliberazione con cui il Consiglio municipale ha approvato il Piano del Commercio su Area Pubblica e della determinazione attuativa del dicembre 2025, oltre agli atti presupposti, tra cui il decreto ministeriale del 28 ottobre 2011, c.d. decreto Galloni.
Il Piano ha ricondotto a incompatibilità numerose postazioni, alcune in ragione del decreto ministeriale, e ha disposto la cessazione delle concessioni non ricomprese negli elenchi, con proroga tecnica delle altre. Dopo la rinuncia di alcuni ricorrenti, l’oggetto del giudizio è rimasto circoscritto alla sola rotazione di interesse dei ricorrenti rimasti in causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, rilevando che, per effetto delle rinunce, gli interessi dei ricorrenti sono sovrapponibili e coincidenti. Supera anche l’eccezione fondata sulla natura generale e programmatoria degli atti, poiché le previsioni contestate producono una lesione attuale e diretta della posizione dei ricorrenti.
Nel merito, è infondato il motivo sull’applicabilità del rinnovo automatico delle concessioni. Il procedimento di rinnovo avviato nel 2020 è stato annullato d’ufficio nel 2021, con provvedimenti la cui legittimità è stata confermata in appello. All’entrata in vigore della legge n. 214/2023 non era quindi pendente alcun procedimento non concluso, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina residuale che conserva validità alle concessioni sino al 31 dicembre 2025. È conseguentemente necessaria l’indizione di gare pubbliche.
Il Collegio ribadisce la diretta applicabilità della direttiva 2006/123/CE, alla luce della giurisprudenza europea, e l’attualità dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria, non intaccati dalla cassazione per diniego di giurisdizione. La scarsità delle risorse impone procedure selettive imparziali e trasparenti.
È invece fondato il motivo sul decreto ministeriale del 2011. Il provvedimento ha condizionato ineludibilmente l’istruttoria comunale, che lo ha qualificato vincolo non derogabile. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015, la disciplina del commercio in aree di valore culturale richiede l’intesa fra Stato e Regioni. Il Collegio ritiene che il decreto sia riconducibile proprio a quella previsione, dovendosi privilegiare la qualificazione sostanziale del potere esercitato. Il protocollo di intesa invocato dal Comune non risulta agli atti.
Ne segue l’annullamento in parte qua del decreto e degli atti che vi si sono uniformati, nei limiti individuati dai motivi, senza demolizione integrale del Piano. Restano fermi il rigetto degli ulteriori motivi e la necessità di porre a gara le concessioni ritenute compatibili.
Nota della Redazione
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