Screening VIA a efficacia quinquennale e riuso del sito di cava (TAR Campania n. 108 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006, nel testo vigente ratione temporis, ha efficacia temporalmente limitata e soggiace al termine quinquennale di cui all’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006: decorso inutilmente tale termine, il procedimento di screening deve essere reiterato mediante una verifica attuale dell’impatto ambientale. La scadenza della precedente valutazione favorevole, unitamente alla richiesta di una modifica sostanziale dell’autorizzazione, legittima l’amministrazione ad avviare la VIA postuma ex art. 29, comma 3, del codice dell’ambiente. Nella valutazione del diniego, l’assenza di formale declaratoria di estinzione della cava non preclude l’esercizio di attività non funzionalmente connesse all’estrazione: il riuso del sito ex art. 67 del Prae, quale attività secondaria sostenibile, è alternativo alla ricomposizione ambientale, purché riconosciuto dalla stessa amministrazione.

Il Fatto

La società ricorrente otteneva, con decreto regionale del 15.9.2021, l’autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 per un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti non pericolosi, da realizzare in un’area di cava. Nel provvedimento si dava atto che l’impianto era stato escluso dalla VIA con decreto dirigenziale del 19.12.2011.

Nel 2023 la società presentava istanza ex art. 6, comma 9, del codice dell’ambiente per una modifica sostanziale dell’autorizzazione, consistente nell’introduzione di una fase di lavaggio e di ulteriori interventi. La Regione, ritenuta scaduta per decorso del quinquennio la valutazione di screening del 2011, avviava la procedura sanzionatoria ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e assegnava termine per la VIA postuma. La domanda di verifica ex post veniva rigettata con provvedimento del 9.1.2025, sul presupposto della mancata ricomposizione ambientale e dell’omessa estinzione della cava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via logica prioritaria la censura con cui la ricorrente contesta l’efficacia quinquennale dello screening del 2011. La tesi attorea non è condivisa. Richiamando un proprio precedente e la conferma in appello del Cons. Stato n. 7158/2025, il TAR osserva che la verifica di assoggettabilità è teleologicamente avvinta alla fase di VIA e ricade nell’ambito applicativo dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 152/2006: decorso il termine, il procedimento deve essere rinnovato con verifica attuale dell’impatto ambientale.

Tale lettura è confortata dalla normativa eurounitaria. La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, esige che la decisione sulla concessione dell’autorizzazione sia ancora attuale e consente agli Stati di fissare un termine di validità. La sensibilità ambientale delle aree, secondo l’allegato V, impone di considerare l’utilizzazione concreta del territorio al momento della valutazione, senza limitarsi a condizioni risalenti.

Nel caso concreto, pertanto, la Regione ha legittimamente avviato lo screening ex post, sia per la scadenza della precedente valutazione favorevole, sia per la modifica sostanziale richiesta, che introduce interventi non previsti in origine e potenzialmente forieri di nuovo impatto ambientale. Il TAR distingue, sulla scorta di un interpello ministeriale, tra VIA postuma patologica e fisiologica, riconducendo la fattispecie alla prima.

Passando al merito del diniego, la tesi attorea è invece fondata. Il provvedimento impugnato valorizza la mancata ricomposizione e l’omessa estinzione della cava. Ma gli artt. 60, 66 e 67 del Prae ammettono, in alternativa alla ricomposizione, il riuso del sito per attività secondarie sostenibili. La stessa amministrazione, con nota del 6.5.2022 e con direttiva del 20.1.2009, aveva assimilato l’attività della ricorrente a quella artigianale/industriale, ammissibile come riuso. Ne consegue l’illegittimità degli atti impugnati.

È invece inammissibile, per carenza di interesse, l’impugnazione della nota del 28.3.2025, avente natura di atto endoprocedimentale non lesivo. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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