Riparto di giurisdizione contributi e medici gettonati (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10737 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il criterio dettato dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 per la determinazione, in via transitoria, della giurisdizione nelle controversie sui rapporti di pubblico impiego trova applicazione anche quando la domanda è proposta dall’ente previdenziale nei confronti dell’ente pubblico datore di lavoro e si fondi, se pure in parte, sullo svolgimento di fatto di prestazioni in regime di subordinazione. Il fatto costitutivo del diritto contributivo deriva dall’effettiva attuazione del rapporto nel tempo. Ne consegue che, per i diritti maturati sino al 30 giugno 1998, permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, restando irrilevante la circostanza che il giudizio verta tra l’istituto previdenziale e la pubblica amministrazione e non tra il lavoratore e quest’ultima.

Il Fatto

L’I.N.P.S. agiva in giudizio per ottenere la condanna dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II al pagamento di contributi previdenziali omessi, previo accertamento della natura subordinata dei rapporti di lavoro di alcuni medici definiti “gettonati”. Il Tribunale di Napoli, adito dall’Istituto, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, trattandosi di pretese relative a periodi antecedenti al 30 giugno 1998.

La Corte d’Appello di Napoli, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame dell’Istituto, richiamando la giurisprudenza di legittimità in materia e applicando l’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001. Avverso tale decisione, l’I.N.P.S. proponeva ricorso per cassazione sulla base di un motivo unico.

La Motivazione della Corte

Con l’unico motivo, l’I.N.P.S. deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e dell’art. 34 c.p.c., nonché dell’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. L’Istituto contestava la riconduzione della fattispecie al criterio transitorio di riparto, ritenendo il precedente richiamato dalla Corte territoriale riferibile alla diversa ipotesi del giudizio tra lavoratore e pubblica amministrazione, e non a quello, come nella specie, tra ente previdenziale ed ente pubblico. Invocava, invece, il diverso orientamento relativo alle controversie promosse dall’Istituto nei confronti di enti pubblici per obblighi contributivi.

La censura è stata ritenuta infondata. La Corte ha inteso dare continuità ai principi espressi dalle Sezioni Unite n. 18753 del 2023, richiamati dalle pronunce successive in materia (da ultimo, n. 14726 del 2025 e n. 31208 del 2025). Tali principi affermano che il criterio dettato dall’art. 69, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 trova applicazione anche quando la domanda si fondi sullo svolgimento di prestazioni di fatto in regime di subordinazione a favore dell’ente pubblico. In tal caso, il fatto costitutivo del diritto deriva dall’effettiva attuazione del rapporto nel tempo, sicché per i diritti maturati sino al 30 giugno 1998 permane la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, come già affermato dalle Sezioni Unite n. 26018 del 2008 e n. 18506 del 2009.

La Corte ha precisato che la qualità dei soggetti del giudizio non modifica il criterio di riparto: la circostanza che la domanda sia proposta dall’istituto previdenziale e non dal lavoratore non esclude l’applicabilità della norma transitoria, poiché il rapporto dedotto è comunque un rapporto di pubblico impiego svolto di fatto.

Nel caso di specie, essendo pacifico che i contributi pretesi afferivano a rapporti eseguiti sino al 30 giugno 1998, la Corte territoriale aveva fatto esatta applicazione del principio. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con assorbimento della questione relativa alla mancata notifica del ricorso nei confronti dei medici interessati e condanna dell’Istituto alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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