IMU ed ERP: esenzione per alloggi sociali, non per tutti gli alloggi IACP assegnati (Cass. civ. Sez. 5 n. 18243 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di IMU, l’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147/2013, prevede l’esenzione per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22 aprile 2008, a decorrere dal 1° gennaio 2014. Tale esenzione non è estendibile in via interpretativa o analogica, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, a tutti gli alloggi di proprietà degli ex IACP, non essendo configurabile una coincidenza tra le due categorie. Per gli alloggi non qualificabili come sociali, ma regolarmente assegnati dagli enti di edilizia residenziale pubblica, l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 riconosce esclusivamente una detrazione, nella misura di Euro 200. Il giudice di appello che, in assenza di impugnazione incidentale, riformi un capo della sentenza di primo grado non devoluto, viola il giudicato interno e gli artt. 112 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.
Il Fatto
L’ARCA, agenzia regionale per la casa e l’abitare (ex IACP), impugnava un avviso di accertamento IMU relativo all’anno d’imposta 2014, sostenendo che tutti gli immobili di sua proprietà, in quanto alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati a famiglie bisognose, dovessero godere dell’esenzione prevista per gli alloggi sociali. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riconoscendo le agevolazioni solo per gli immobili per i quali il Comune aveva espressamente riconosciuto la natura di alloggio sociale e annullando le sanzioni.
La contribuente proponeva appello, chiedendo il riconoscimento dell’esenzione per tutti gli immobili, mentre la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigettava il gravame, ritenendo che per gli ex IACP spettasse esclusivamente la detrazione di cui al comma 10 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli alloggi regolarmente assegnati. Avverso tale sentenza, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il secondo motivo di ricorso, ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l’art. 2 del D.L. n. 102/2013 ha differenziato, per la prima volta, la disciplina degli alloggi delle cooperative a proprietà indivisa da quella degli alloggi degli ex IACP. Se i primi sono divenuti esenti dal 1° luglio 2013, i secondi sono rimasti imponibili, con l’unica eccezione degli alloggi sociali, equiparati all’abitazione principale solo dal 1° gennaio 2014.
La Suprema Corte ha chiarito che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali. L’esenzione di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), del D.L. n. 201/2011 è un’eccezione che, in materia fiscale, è soggetta a stretta interpretazione, senza spazio per l’analogia. Ne consegue che sono esenti non tutti gli alloggi IACP, ma soltanto quelli che presentino le caratteristiche individuate dal D.M. 22 aprile 2008, ovvero unità immobiliari destinate a ridurre il disagio abitativo di soggetti che non possono accedere al libero mercato.
Il discrimine tra l’applicazione dell’esenzione e della detrazione dipende, quindi, dalle caratteristiche oggettive di ciascun immobile: se questo è qualificabile come alloggio sociale, gode dell’esenzione; in caso contrario, trattandosi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnata, spetta la sola detrazione di cui al comma 10. La Corte ha accolto anche il quarto motivo relativo alla violazione del giudicato interno, poiché la CGT, in assenza di appello incidentale del Comune, non poteva riformare il capo della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto i benefici e annullato le sanzioni.
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Nota della Redazione
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