Vizio di motivazione solo se apparente o illogica, non per insufficienza (Cass. civ. Sez. V n. 6475 del 12.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione deducibile dinanzi al giudice di legittimità è soltanto quello che attinge il nucleo fondamentale della sentenza, ovvero il cosiddetto minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni poste a base della decisione. Esso si configura come error in procedendo, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e non come violazione di legge ex n. 3. L’anomalia motivazionale rileva solo nelle forme della mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, della motivazione apparente, del contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e della motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. È esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Il Fatto
L’Ufficio, rilevata l’omessa presentazione della dichiarazione ai fini IVA da parte di un’impresa individuale per due annualità, inviava agli eredi dell’imprenditore, nel frattempo deceduto, un questionario rimasto senza riscontro. Seguivano avvisi di accertamento con ricostruzione induttiva dei ricavi, ai sensi degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600/1973.
Gli eredi impugnavano gli atti, sostenendo che il dante causa, avendo affittato l’azienda a una società, non avesse prodotto alcun reddito d’impresa nelle annualità contestate. La Commissione territoriale accoglieva i ricorsi riuniti; la Commissione regionale respingeva l’appello dell’Ufficio. Proponeva quindi ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, resistito dalla sola controricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di nullità della notificazione del ricorso, eseguita presso il commercialista domiciliatario non abilitato al patrocinio nelle magistrature superiori. L’eccezione è infondata: la valida procura speciale è essenziale quando la parte soccombente nel merito impugni la pronuncia, mentre il destinatario dell’atto di impugnazione ben può essere il difensore del grado di appello presso cui è stato eletto il domicilio. Il recapito al domiciliatario prova il perfezionamento della notificazione e l’instaurazione del contraddittorio, senza lesione del diritto di difesa.
Nel merito, la Corte affronta il primo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. Il vizio di motivazione, si osserva, dà luogo a error in procedendo denunciabile ai sensi del n. 4 e non del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ., richiamando le Sezioni Unite n. 8053 e n. 8054 del 2014. La riformulazione del n. 5, per effetto dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito con legge n. 134/2012, ha ridotto il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo minimo costituzionale: è denunciabile la sola anomalia che attenga all’esistenza della motivazione in sé, purché risulti dal testo della sentenza impugnata.
Nel caso concreto nessuna di tali fattispecie ricorre, emergendo dalla lettura della sentenza regionale un iter logico chiaro ed esaustivo. Il primo e il terzo motivo sono pertanto infondati.
Il secondo motivo è inammissibile. La doglianza dell’Ufficio, pur formalmente proposta come violazione di legge, si risolve in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, estranea al giudizio di legittimità. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando si lamenti l’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie. La selezione degli indizi rientra nel meccanismo dell’art. 2729 cod. civ., che articola il ragionamento presuntivo nella analisi dei singoli elementi e nella valutazione complessiva della loro convergenza.
La critica al ragionamento presuntivo che si sostanzi nella proposta di una diversa ricostruzione del fatto resta estranea al sindacato di legittimità. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese del giudizio di legittimità e non applicandosi l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 all’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Nota della Redazione
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