Vittime del dovere, assegno vitalizio pari a quello delle vittime del terrorismo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9494 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati, l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. La legislazione primaria in materia è permeata da un simile intento perequativo, in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria. Ne consegue che agli eredi della vittima del dovere l’assegno va adeguato nel maggiore importo di € 500,00 mensili, con cassazione della sentenza di merito che abbia confermato il diverso importo originario.
Il Fatto
Gli eredi di una vittima del dovere, cui era stato riconosciuto tale status per le gravi lesioni riportate nell’attività istituzionale svolta durante un’operazione di tutela della pubblica incolumità, chiedevano al Ministero dell’Interno la liquidazione dell’assegno vitalizio mensile nella misura di € 500,00, come previsto dall’art. 4, comma 238, legge n. 350/2003, in luogo dei € 258,23 corrisposti in applicazione dell’art. 2, legge n. 407/1998.
Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo che l’art. 1, comma 562, legge n. 266/2005 avesse esteso alle vittime del dovere i benefici delle vittime della criminalità e del terrorismo senza sancirne l’immediata esigibilità, prevedendo un graduale adeguamento entro tetti di spesa e criteri di precedenza recepiti dal d.P.R. n. 243/2006. La Corte d’appello di Ancona confermava il rigetto, qualificando le erogazioni come provvidenze economiche fondate sul principio di solidarietà sociale e non come misure risarcitorie.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti deducono la violazione di legge dell’art. 2, legge n. 407/1998, come modificato dall’art. 4, comma 238, legge n. 350/2003, nonché dell’art. 1, commi 562-565, legge n. 266/2005 e dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 243/2006, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., lamentando che il giudice di merito non aveva riconosciuto l’equiparazione dei benefici in favore delle vittime del dovere.
La Corte ritiene il motivo fondato. Richiama il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile per le vittime del dovere è uguale a quello dell’analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria permeata da un intento perequativo in conformità al principio di razionalità-equità di cui all’art. 3 Cost.
Il Collegio richiama il diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria, citando le Sezioni Unite n. 7761/2017 e le pronunce n. 19036/2019, n. 24956/2021 e n. 12749/2022. A tale orientamento va data necessaria continuità.
Ne deriva che agli eredi della vittima del dovere l’assegno vitalizio di cui all’art. 1, comma 564, legge n. 266/2005 deve essere adeguato nel maggiore importo di € 500,00 mensili. In accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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